Espulsione studente, famiglia ha diritto ad accedere alle dichiarazioni di chi lo accusa

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Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare l’atto con il quale il dirigente scolastico del -OMISSIS-consentiva l’accesso al solo verbale del consiglio di disciplina del 9.3.2018 mentre rigettava il punto n 2 dell’istanza di accesso costituito dalle segnalazioni pervenute per motivi di tutela della privacy delle persone coinvolte.

Chiedeva accertarsi la fondatezza dell’istanza di accesso. Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. Il ricorso  per il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 25-09-2018) 08-10-2018, n. 9809 deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.  Il ricorso muove dal consiglio di disciplina fissato per il giorno 9.3.2018 mediante il quale venivano contestate al minore ricorrente ripetute violazioni del regolamento d’istituto e numerose segnalazioni pervenute da parte di tutte le componenti della scuola. In seguito alle richieste del ricorrente veniva allo stesso consentito di accedere al verbale del consiglio di disciplina al fine di poter valutare un’adeguata difesa, mentre non gli veniva consentito di accedere alle segnalazioni cui faceva riferimento la contestazione disciplinare.

Il  procedimento disciplinare a carico dell’alunno costituisce un fatto idoneo l’accesso alle dichiarazioni rese sugli episodi disciplinari contestati

Com’è noto, l’art. 22 della L. n. 241 del 1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo. L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.

È poi da rilevare che non si può “prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato D.Lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).

Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)” (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13).

Nel caso di specie, l’introduzione di un procedimento disciplinare a carico dell’alunno costituisce un fatto idoneo senz’altro a giustificare l’interesse ad accedere alle dichiarazioni rese sugli episodi disciplinari contestati. Tuttavia deve ritenersi che tale interesse possa essere adeguatamente soddisfatto mediante la visione e l’estrazione di copia delle segnalazioni senza individuazione degli autori delle dichiarazioni, al fine di tutelare la riservatezza dei dichiaranti.

Ne discende che il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e va conseguentemente affermato il diritto di parte ricorrente all’accesso dei documenti richiesti in ricorso, con omissione delle indicazioni dei nominativi e delle generalità degli autori delle segnalazioni. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e dell’accoglimento solo parziale della domanda giudiziale proposta devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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