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Esonero fasce di reperibilità per terapia salvavita, documenti da presentare

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Visita fiscale e obbligo delle fasce di reperibilità, l’esonero per patologie con terapia salvavita, quale documentazione bisogna presentare?

Buongiorno ho appena letto una vs. risposta relativa all argomento in oggetto. Poiché sono un’insegnante e mi ritrovo proprio ad avere un grave male per cui faccio chemio da mesi ormai, volevo sapere se la certificazione rinnovata dal mio medico curante ogni mese basta oppure devo farla accompagnare da un certificato degli oncologi della struttura ospedaliera che mi segue. Grazie per l’attenzione.

Esonero fasce di reperibilità

Sono tre i casi in cui è previsto l’esclusione della visita fiscale e l’obbligo delle fasce di reperibilità, ed esattamente:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il nostro lettore si trova nella casistica delle patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Terapie salvavita

Le assenze dovute a terapie salvavita sono correlate a “gravi patologie“. La normativa, ha individuato alcune specifiche casistiche (emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), considerando anche altre fattispecie di analoga gravità.

Per poter dimostrare correttamente la patologia, occorre valutare la sua gravità con terapia salvavita e disporre di una documentazione medica appropriata e inattaccabile.

Il lavoratore deve produrre una adeguata e chiara certificazione medica, da cui si evince non solo la patologia, ma che si configura in una patologia grave che richiede di effettuare terapie salvavita. La documentazione deve essere rilasciata da aziende sanitarie locali o struttura convenzionata.

Dopo aver esaminato cosa prevede la normativa, secondo il mio parere, la documentazione in suo possesso è valida, quindi è sufficiente  a dimostrare la sua patologia invalidante con terapia salvavita.

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