premesso che:

in sede di esame dell’A.C. 1550 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», all’Art. 10, titolato «Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca» è previsto un risparmio di spesa derivante dalla modifica del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, si legge testualmente: «Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica, di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

in seguito alla abrogazione dell’art. 459 del T.U. n. 297/1994 (come modificato dall’art. 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111), che indicava i criteri e le modalità per ottenere l’esonero o il semi esonero del docente vicario o collaboratore del Dirigente scolastico, le Istituzioni Scolastiche hanno l’esigenza indifferibile di ricevere dal Governo direttive utili ad individuare i criteri e le modalità per il corretto utilizzo e la corretta individuazione dei docenti che nell’ambito dell’organico coadiuvano il Dirigente Scolastico nelle attività di supporto organizzative e didattiche dell’istituzione scolastica;

la mancanza di criteri e direttive e l’impossibilità di esonerare i docenti collaboratori dal servizio ha comportato una gravissima e inaccettabile anomalia del meccanismo di utilizzazione della docenza anche di potenziamento, perché il Dirigente scolastico di fatto ha dovuto sacrificare l’offerta formativa di potenziamento didattico alle esigenze organizzative, generando anche situazioni conflittuali tra docenti e Dirigenza;

    le Istituzioni scolastiche sono ancora prive di criteri e modalità da seguire e sin dall’anno scolastico 2016/2017 questi posti sono entrati a far parte dell’organico dell’autonomia, costituendone i posti del potenziamento e, quindi, rientreranno in quella quota di 10 per cento dell’organico, destinato a coadiuvare il dirigente scolastico e nell’ambito della quale sarà individuato il collaboratore,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare idonei provvedimenti volti a:

   1) individuare i criteri e le modalità per consentire e ottenere l’esonero o il semi esonero del docente vicario o collaboratore del Dirigente scolastico di cui all’art. 1, comma 83, legge 13 luglio 2015, 107;

   2) autorizzare le istituzioni scolastiche a procedere alle nomine dei collaboratori del Dirigente Scolastico con esonero o semi esonero e provvedere alle relative sostituzioni tramite supplenti sino al termine dell’attività didattica.
9/1550/109.

Casa, Azzolina, Testamento, Carbonaro, Villani, Mariani, Bella, Tuzi, Gallo.