Esiste un diritto ad essere promossi, nonostante il numero elevato di assenze? Sentenze

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E’ sempre lecita la bocciatura se il numero delle assenze è elevato? E se l’alunno, nonostante le assenze, riporti un profitto positivo? E se è l’insegnante a risultare troppo assente? In rassegna i più recenti orientamenti espressi dai Tar, che smentiscono l’asserita equivalenza tra l’elevato numero di assenze e la mancata ammissione alla classe successiva.

L’omessa comunicazione, ai genitori, del superamento del monte ore di assenze. Il Tar Lazio (Sentenza del 23 settembre 2019, n. 11231) di recente ha messo in discussione la pretesa equivalenza tra l’elevato numero di assenze e la bocciatura dello studente. Nell’occasione, i giudici laziali hanno stabilito che l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, precisando nel contempo che la mancata attivazione di corsi di recupero “si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso”. La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato dai genitori di un liceale, con cui avevano impugnato il provvedimento col quale il Consiglio d’istituto non aveva ammesso l’alunno alla classe successiva: sia per aver superato il numero di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell’anno scolastico, che per le gravi insufficienze riportate in due materie. Il ricorso è stato accolto ed il Tar ha confermato gli orientamenti secondo cui:

  • la “bocciatura” necessita di una motivazione che consideri le possibili azioni che la scuola avrebbe potuto attivare mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, Sentenza n. 899 del 25 maggio 2018);
  • in ordine al giudizio di valutazione, non può ricadere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un allievo alla classe successiva, l’incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero, con la conseguenza che pure se l’istituto nulla avesse disposto al riguardo, ciò non costituirebbe un’omissione di rilievo (Consiglio di Stato, Sentenza n. 236 del 17 gennaio 2011).

Mancata comunicazione del numero di assenze ai genitori ma profitto positivo. È stato dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente alla classe successiva, poiché era risultato assente per un vasto numero di giorni, nell’ipotesi ove il profitto scolastico globale era positivo e l’istituto non aveva informato i genitori dei rischi delle numerose assenze. Il Tar Puglia ha precisato che sarebbe stata necessaria una “motivazione rafforzata” sulle attività che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto porre in essere, informando i genitori (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 25 maggio 2018, n. 899).

La bocciatura non va motivata solo col numero di assenze. Appena sei giorni prima dell’emanazione dei suesposti principi, in tema di omessa comunicazione ai genitori dell’elevato numero di assenze del figlio, ad opera del Tar Lazio, quello pugliese aveva chiarito che è possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. In altri termini, se l’alunno, nonostante abbia riportato numerose assenze, non evidenzia problemi sul piano del profitto, detto presupposto non va interpretato con troppa severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe pregiudicare lo sviluppo personale ed educativo di colui che, per l’aspetto dell’apprendimento e degli esiti conseguiti, rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato in altro modo idoneo al passaggio alla classe successiva. (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 17 settembre 2019, n. 1473).

Il presupposto del numero delle assenze non va valutato con eccessiva severità. Nella stessa seduta (17 settembre 2019) il Tar Puglia, con autonoma pronuncia afferente ad un’ulteriore vicenda, ha ribadito che la presenza scolastica va valutata come mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno. Più in dettaglio, se lo studente, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza non va inteso con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura fondata solo sul numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere l’evoluzione personale ed educativa di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati raggiunti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva. Più in particolare, far ripetere l’anno scolastico ad un allievo nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può notevolmente nuocere al suo percorso formativo e di vita, poiché lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe successiva, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studio (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 17 settembre 2019, n. 1479).

La presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento. Nel caso ove l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi questioni sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con smisurata severità, dal momento che una bocciatura motivata solamente dal numero delle assenze potrebbe, in modo ingiustificato, compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, sotto l’aspetto dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti dati, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 1436).

Quando è il docente ad essere troppo assente. Per il Tar del Friuli è illegittimo e va sospeso il verbale del Consiglio di classe, dello scrutinio e della non ammissione alla classe successiva, di una studentessa, per carenze in due materie, ove non siano state considerate, tra le ragioni delle carenze, le numerose assenze dell’insegnante. L’ordinanza emanata dal Tar ha infatti rilevato che tali carenze “potrebbero essere state verosimilmente compromesse proprio dalle numerose assenze dell’insegnante che non hanno consentito di svolgere per intero, o, comunque, di consolidare il relativo programma di studio”. (Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sezione I, Ordinanza 22 novembre 2017, n. 141).

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