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Esclusione graduatoria interna di istituto per docente con 104 : quando decade il diritto

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Graduatoria interna di istituto, quali docenti possono essere esclusi. Quando decade il diritto all’esclusione

Un lettore ci scrive:

Sono un docente presso una scuola media per la quale sono risultato ultimo nella graduatoria d’istituto interna, poiché il collega ultimo sopraggiunto a seguito di trasferimento nell’anno precedente,  è in possesso della legge 104/92 per assistere il genitore disabile.
Essendo deceduto il genitore, le graduatorie possono essere modificate per effetto di questa variazione?
Oppure ciò non è attuabile, essendo oramai superato il termine del 15 maggio? ( se tale data rappresenta un termine utile, per eventuali modifiche da poter apportare alle stesse?)

Il diritto all’esclusione dalle graduatorie interne di istituto spetta ai docenti  beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) dell’art13 comma 1 del CCNI

Esclusione dalla graduatoria interna per docente con 104

Il docente beneficiario della precedenza prevista nel punto IV) (Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale), si applica solo se è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

L’esclusione spetta se la scuola di titolarità è ubicata nel comune di residenza o domicilio dell’assistito

Se la scuola di titolarità è in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per scuole ubicate in tale comune

Quando decade il diritto all’esclusione dalla graduatoria

Come chiarisce il comma 2 lettera c) del succitato art.13 “Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero [….]”

Conclusioni

Nel caso indicato dal nostro lettore i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento (27 maggio) sono stati abbondantemente superati e per quest’anno non è possibile riformulare le graduatorie interne di istituto per inserire il docente escluso. Il docente, infatti, aveva diritto all’esclusione nei termini stabiliti dal contratto, diritto che risulta decaduto in seguito al decesso del genitore, pertanto il prossimo anno non potrà più usufruirne

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