Esclusione dalla graduatoria interna di istituto per docente con precedenza IV) dell’art.13 del CCNI: quali requisiti sono necessari
Il docente beneficiario della precedenza per assistenza familiare disabile può essere escluso dalla graduatoria interna di istituto se rispetta le condizioni previste nel CCNI. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Avrei bisogno di un chiarimento relativo all‘ esclusione o meno dalla graduatoria interna d’istituto. Io sono docente con titolarità’ in un Istituto Comprensivo con più sedi anche in comuni diversi. La scuola dell’Infanzia dove insegno appartenente al comprensivo, si trova in comune diverso dalla sede principale dell’IC, comune dove io risiedo e dove risiede anche la mamma di cui io ho l’esclusiva per assistenza legge 104. Vorrei sapere se ho diritto all’esclusione dalla graduatoria d’istituto, perché la segreteria mi ha risposto che per avere questo diritto dovrei risiedere nel comune dove è la sede principale dell’Istituto Comprensivo? Potete cortesemente chiarirmi il quesito perché mi sembra un assurdo “
L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, stabilita nell’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità, si applica ai docenti beneficiari di una delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII).
Questi docenti non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto con l’obiettivo di salvaguardare la loro titolarità nella scuola, in presenza di contrazione nell’organico, a meno che tale contrazione non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.
La precedenza che interessa la nostra lettrice è quella inserita nel punto IV) che riguarda i docenti che prestano assistenza a familiare disabile in situazione di gravità con art.3 comma 3 della Legge 104/92, e precisamente:
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
Quali requisiti per l’esclusione dalla graduatoria interna del docente con precedenza punto IV)
I docenti beneficiari delle precedenze prevista nel punto IV) dell’art.13, hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto se sono titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Se la scuola di titolarità è in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento in tale comune
Come chiarisce l’art.13, comma 2 lettera b), “Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito”
Conclusioni
La nostra lettrice è titolare in un IC che ha un plesso ubicato nel comune di residenza della madre disabile alla quale lei presta assistenza e per la quale usufruisce della precedenza prevista dalla normativa.
La docente si trova, quindi, nelle condizioni indicate nella lettera b) del comma 2, precedentemente citata, e ha conseguentemente diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.
Quanto sostiene la segreteria della sua scuola non è, quindi, corretto
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