Graduatoria interna di istituto: quando è escluso il docente di ruolo che assiste genitore

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Il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per assistenza genitore disabile si applica solo se provincia di residenza del familiare coincide con provincia di titolarità

Esempio: il docente assiste genitore con legge 104 art. 3 comma 3, insegna in scuola di comune diverso rispetto a quello di residenza del genitore, anche se fosse nella stessa provincia.

I docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI sulla mobilità, hanno diritto a non essere inseriti nella graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

Nello specifico, come esplicitato nel comma 2, si tratta delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) del  comma 1.

La precedenza che interessa è quella indicata nel punto IV) che riguarda i docenti che prestano assistenza al coniuge o al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

Quando si applica la precedenza del punto IV) per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto

Il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per il docente beneficiario della precedenza per assistenza al genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92, si applica se la scuola di titolarità è ubicata nel comune di residenza del familiare disabile

Se la scuola di titolarità è ubicata in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento in tale comune.

In ogni caso per usufruire di tale possibilità, come chiarisce esplicitamente l’art.13 comma 2 lettera a), “l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito”

Conclusioni

Il nostro docente quindi, essendo titolare in una provincia diversa da quella di residenza del genitore disabile, non potrà usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, anche se i due comuni , di titolarità e di residenza del familiare, risultassero vicini tra loro.

La viciniorietà tra comuni si stabilisce nell’ambito della stessa provincia e, infatti, le tabelle pubblicate dagli Uffici scolastici territoriali, sono provinciali.

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