Esclusione dalla graduatoria interna di istituto: con quale ordine si valutano le precedenze
Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari di specifiche precedenze. L’ordine di valutazione è previsto nel CCNI.
Una lettrice ci scrive:
“Sono un insegnante trasferita quest’anno in un istituto di scuola secondaria e vorrei sapere nella graduatoria interna chi ha la precedenza tra me beneficiaria della l. 104/92 assistenza genitore e una collega che ha una 104/92 personale ma un punteggio inferiore al mio”
I docenti beneficiari di specifiche precedenze, tra quelle indicate nell’art.13 del CCNI sulla mobilità, hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per salvaguardare la loro titolarità nella scuola, nel rispetto delle condizioni previste nel contratto
Come esplicitato nell’art.13 comma 2, infatti, “I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.) [….]”
Quali precedenze
Le precedenze che consentono l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono, quindi, quelle inserite nell’art.13 comma 1 ai punti I), III), IV) e VII) che riguardano i seguenti casi:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Ordine di valutazione delle precedenze
Le precedenze inserite nell’art.13 sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo un preciso ordine di priorità, con il quale devono essere valutate sia nella mobilità che nella graduatoria interna di istituto.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle categorie di docenti che hanno il diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di priorità delle precedenze, come indicato nel contratto
Conclusioni
Nel caso indicato dalla nostra lettrice avrà priorità, quindi, il docente titolare della precedenza determinata da una disabilità personale (art.13 comma 1 punto III), rispetto a lei che risulta beneficiaria della precedenza prevista per l’assistenza al genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92 (art.13 comma 1 punto IV) , e questo a prescindere dal punteggio. Il punteggio risulterà determinante per i docenti esclusi dalla graduatoria che risultano beneficiari della stessa precedenza
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