Esami terza media 2020: rubrica di valutazione per ammissione e colloquio

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Sulle tre Ordinanze (O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 e O.M. n. 11 del 16 maggio 2020) è stato già ampiamente detto.

Ma l’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 ovvero quella denominata “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” e l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, denominata “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” forniscono alle scuole indicazioni precise e condivise per affrontare la chiusura di un anno scolastico adeguata alle attese di docenti e studenti.

Esami del primo ciclo

I Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), adoperano un approccio pedagogico e antropologico che tiene conto della centralità della persona e che in prospettiva guarda ad essa con particolare attenzione alla relazione educativa e ai metodi didattici, capaci, questi, di accendere le energie e le potenzialità di ogni alunna e alunno, al fine di identificare e potenziare i loro processi formativi. Per effetto di ciò, la valutazione ha per oggetto, specie a conclusione della definizione del primo ciclo, il processo formativo e i risultati di apprendimento, e collabora al perfezionamento degli apprendimenti e al successo formativo, verifica lo sviluppo dell’identità personale e incoraggia l’autovalutazione in rapporto all’acquisizione di conoscenze, abilità e, principalmente, di competenze. Premesso tutto, si riportano, all’interno dell’articolo, i criteri di ammissione e valutazione delle alunne e degli alunni, in vista dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Studi (con relativo format da adoperare) e i criteri di valutazione del colloquio relativo all’elaborato proposto come prova dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Studi.

Esami del primo ciclo

L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno, con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concordato con gli insegnanti.

L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: sarà consegnato e poi discusso, per via telematica, prima dello scrutinio finale. Per lo svolgimento di tutte le operazioni (consegna, discussione, scrutini) ci sarà tempo fino al 30 giugno. La valutazione finale terrà conto di tutto il percorso fatto dallo studente. Sarà possibile conseguire la lode.

La valutazione si deve basare su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti; i docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono chiamati a tenere conto degli ampi criteri previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell’ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata all’attività svolta e ai singoli alunni.

L’ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 202° denominata “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, all’articolo 1 (Finalità e definizioni) prevede che “le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” coincidono “con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

Ai sensi dell’articolo 2 (Espletamento dell’esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe) della stessa ordinanza ministeriale “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”. È il comma 2 dello stesso articolo 2 a fissare che “in sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7”.

Particolari attenzioni la norma riserva agli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento per i quali prevede che “l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato”.

Requisiti per l’ammissione all’esame di stato

Naturalmente, quest’anno, il Consiglio di Classe, ammetterà all’esame i propri alunni, in deroga alla normativa precedente, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline valutando, naturalmente, anche in relazione alla pandemia che ha di fatto “bloccato” la scuola, il processo di maturazione di ciascun alunno.

Rubrica per l’attribuzione dell’ammissione all’esame finale per l’anno scolastico 2019-2020

Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, dell’O.M. n. 9 e n. 11 del 16 Maggio 2020, il Consiglio di classe è destinato a definire l’iter per l’attribuzione del punteggio formativo e del livello di competenza.

Il format che proponiamo prevede dei criteri A, relativi al primo anno e con un peso ponderato 10, dei criteri B, relativi al secondo anno e con un peso ponderato 10, e dei criteri C, relativi al terzo anno (I quadrimestre e II quadrimestre) e con un peso ponderato 20.

CRITERI A (10 punti)

Primo anno

Banda di oscillazione relativo al voto acquisizione competenze e abilità.

Primo anno

Banda d’oscillazione relativa al voto di comportamento.

CRITERI B (10 punti)

Secondo anno

Banda di oscillazione relativo al voto acquisizione competenze e abilità.

Secondo anno

Banda d’oscillazione relativa al voto di comportamento.

CRITERI C (20 punti)

Terzo anno – Ammissione

Banda di oscillazione relativo al voto acquisizione competenze e abilità (Primo Quadrimestre).

Voto al massimo 10 punti.

Terzo anno – Ammissione

Banda d’oscillazione relativa al voto di comportamento.

Voto al massimo 5 punti.

Terzo anno – Ammissione

Banda d’oscillazione relativa al voto DaD.

Voto al massimo 5 punti.

Valore da attribuire alla VALUTAZIONE FINALE del Consiglio di Classe

In base all’ordinanza relativa alle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si ribadisce che il Consiglio di Classe deve attribuire alla valutazione finale quanto disposto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nello specifico si è tenuto conto di quanto espresso al comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 che recita che “In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017”.

Livello attribuito

Sull’ultima colonna della griglia tracciare relativa al livello attribuito alla competenza è necessario indicare con una “X” il livello corrispondente alla somma del punteggio di ciascun indicatore.

I livelli relativi alla competenza sono così individuati:

Sufficiente 24

Discreto 25-28

Buono 29-32

Distinto 33-36

Ottimo 37-40

Il punteggio attribuito all’ammissione all’Esame di Stato è calcolato sul valore determinato dal punteggio formativo attribuito e successivamente diviso per 4.

Format e rubrica per l’attribuzione della valutazione del colloquio dell’esame di stato per l’anno Scolastico 2019-2020

Il “Format e la rubrica per l’attribuzione della valutazione del colloquio dell’esame di stato per l’anno Scolastico 2019-2020” deve prevedere la circostanza che il consiglio di classe e la Commissione abbiano ritenuto di assegnare all’alunno la valutazione all’elaborato di cui Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 “concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” e più nello specifico ai sensi dell’articolo 4 (Modalità di presentazione degli elaborati) che recita “Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso”; e dell’articolo 6 (Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato) che recita ”L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi”; e dell’articolo 3 comma 3 che recita “L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”.

Il colloquio

II colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, ha offerto all’alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:

• non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento;

• non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;

• non è una somma di colloqui distinti;

• non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;

• non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell’accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell’anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l’alunno usa gli strumenti del conoscere, dell’esprimersi e dell’operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l’alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.

Preso atto della tabella con i criteri elaborato e approvato dal Collegio dei docenti, al termine del colloquio, si provvede ad assegnare i seguenti punteggi da 6 a 10 agli indicatori individuati per tipologia di criterio:

Criterio educativo

  1. Autovalutazione: Capacità di affrontare la prova con senso di responsabilità dominando l’emotività

Criterio didattico comprensione

  1. Saper ricostruire i momenti fondamentali di un lavoro svolto individuandone i punti essenziali
  2. Sapersi orientare tra i contenuti
  3. Saper utilizzare i vari linguaggi;
  4. Dimostrare la capacità di usare strumenti

Criterio didattico rielaborazione

  1. Saper riferire i contenuti acquisiti
  2. Saper argomentare
  3. Mostrare capacità di riflessione e di pensiero critico

Criterio didattico esposizione

  1. Saper esporre in modo chiaro e organico dimostrando padronanza di linguaggio

Criterio formativo

  1. Padronanza delle competenze di cittadinanza

Il punteggio attribuito alla valutazione di ciascun indicatore deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10).

La somma dei voti relativa agli indicatori, da uno a dieci, va indicata nella colonna “SOMMA”.

Il dato totale ottenuto va trasformato in decimi (diviso per 10 e arrotondato per eccesso) e indicato nella colonna “CALCOLO IN DECIMI”.

Livello attribuito

Andrà indicato nella tabella apposita “Competenza” il livello accertato e, nello specifico: sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.

Punteggio attribuito al colloquio dell’Esame di Stato

Per calcolare il valore determinato dal punteggio formativo attribuito bisogna dividere per quattro la somma ottenuta dai punteggi attribuiti agli indicatori dei criteri.

Rubrica ammissione

Rubrica colloquio

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