Esami Stato II grado, domanda Dirigenti scuole primo grado dal 9 al 20 aprile. Ecco le condizioni, nota Miur

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Il 30 marzo u.s., come riferito, si è svolto un incontro Miur -Sindacati sulla partecipazione dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado agli esami di Maturità in qualità di presidenti, possibilità questa negata dal decreto legislativo n. 62/2017, che affida ai predetti dirigenti la Presidenza della Commissione degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione nella propria scuola, e dalla Circolare sulla formazione delle commissioni per l’esame di Stato di II grado.

Esami Stato II grado, Miur: dirigenti scuole primo grado possono partecipare. Domanda in modalità cartacea

Il Miur, nel corso dell’incontro, aveva accolto la richiesta dei sindacati di permettere la partecipazione  agli esami del secondo ciclo, in qualità di Presidenti, ai dirigenti delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti comprensivi, comunicando che a breve sarebbe stata emanata un’apposita nota.

La nota è stata diramata il 6 aprile u.s.

Nella nota leggiamo che è stata riesaminata la questione e che, per il corrente anno scolastico, anche i dirigenti scolastici del primo ciclo di
istruzione possono presentare istanza di partecipazione come Presidente di Commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

REQUISITI

Per poter presentare istanza di partecipazione, il dirigente interessato deve essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado

MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda va presentata in modalità cartacea, secondo il modello allegato alla nota (non ancora pubblicato sul sito del Miur), al direttore dell’USR competente per territorio, inviandola all’indirizzo di posta certificata dell’USR ovvero presentandola a mano.

La domanda va presentata dal 9 al 20 aprile 2018.

Non sono prese in considerazione le istanze presentate prima del 9 aprile o che non siano redatte secondo il modello allegato alla nota (non ancora pubblicato sul sito del Miur).

COSA DICHIARARE NELLA DOMANDA 

Nella domanda, il dirigente scolastico deve effettuare le dichiarazioni di seguito indicate, che in sostanza costituiscono le condizioni senza le quali è possibile presentare l’istanza medesima.

Il dirigente deve dichiarare che sarà comunque garantito il regolare
svolgimento degli esami di Stato di primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza, individuando un docente collaboratore che lo sostituisca.

Il collaboratore da individuare deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere docente di scuola secondaria;
  • non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado, perché già componente di diritto della commissione d’esame;
  • aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Possono, inoltre, partecipare i dirigenti che dichiarino (è evidente, sebbene la nota non lo espliciti, che tale dichiarazione è alternativa a quelle sopra riportate) di poter concludere le operazioni relative allo svolgimento dell’esame di Stato di I grado, nella scuola di titolarità e/o di reggenza,  prima dell’avvio delle procedure relative all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

DIVIETO NOMINA

Senza le succitate dichiarazioni, l’USR non può procedere alla nomina, in qualità di Presidente di Commissione, dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado.

DIVIETO PRESIDENZA DUE COMMISSIONI

Anche se di grado diverso, leggiamo nella nota, è vietato presiedere due commissioni.

VALUTAZIONE DOMANDA

La domanda viene valutata secondo l’ordine di priorità previsto dalla circolare n. 4537 del 16 marzo 2018 (quella sulla formazione delle commissioni).

nota Miur

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