Esami di Stato II grado, compenso per assistenza gli alunni con disabilità

Di Lalla
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red – Contributo di Salvatore Nocera, responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

red – Contributo di Salvatore Nocera, responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale

Come è noto la normativa applicativa della L. n° 104/92 stabilisce che gli alunni con disabilità svolgono gli esami conclusivi degli studi con l’assistenza di chi li ha assistiti durante l’anno; ciò al fine di metterli a proprio agio e di facilitarne lo svolgimento delle prove. Normalmente tale assistenza è prestata dagli insegnanti per il sostegno, ma anche dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Molti insegnanti di sostegno che assistono durante gli esami di maturità gli alunni loro assegnati durante l’anno, come previsto dall’art. 17 comma 1 di tutte le ordinanze su tali esami, ultima delle quali e la n° 13/13, non sanno se abbiano diritto ad un compenso ed a quanto ammonti.

L’incertezza deriva loro dalla circostanza che ormai l’assistente all’esame di un alunno con disabilità è considerato soggetto esterno alla commissione d’esame, a differenza di quanto avveniva durante gli esami precedenti la riforma Berlinguer (1997), quando tali assistenti erano nominati membri aggregati e quindi componenti della commissione d’esame.

Il problema è stato risolto con il DI del 24/05/2007 che all’art. 4 espressamente stabilisce che "Al personale esperto utilizzato ai sensi dell’art. 17 comma 1 dell’O.M. n° 26/07 (e quelle successive – NdR) è corrisposto il compenso di € 171 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della Tabella 1 – Quadro B".

Occorre pertanto una nomina come esperto assistente effettuata dal Presidente della Commissione, previa indicazione del nominativo da parte del Consiglio di Classe nella relazione del 15 maggio o comunque segnalazione proveniente dalla scuola.

OSSERVAZIONI

1. Quanto sopra detto non vale per gli insegnanti per il sostegno agli esami di licenza media. Qui infatti essi sono membri a pieno titolo della Commissione d’esame e tale attività rientra nel loro normale
mansionario di servizio.

2. Cosa diversa è se l’insegnante per il sostegno alle scuole superiori viene nominato tra i 3 docenti che sono membri interni della commissione d’esame.
In questo caso egli è commissario a pieno titolo e può comunque svolgere funzione di assistente per l’alunno.

3. Più complessa è l’ipotesi nella quale sono presenti più alunni con disabilità nella stessa classe. Il Consiglio di classe potrebbe decidere che un alunno venga assistito dall’insegnante per il sostegno e l’altro da
un altro insegnante di sostegno o da un assistente per l’autonomia e la comunicazione. In questo caso a ciascun assistente spetta il compenso forfettario di € 171.

4. Ancora più complessa è l’ipotesi secondo la quale lo stesso alunno venga assistito durante una prova dal docente per il sostenggno e durante un’altra prova da altro docente per il sostegno (se entrambi l’hanno seguito durante l’anno) o dall’assistente per l’autonomia e la comunicazione. In tal caso, a mio avviso, l’unico compenso di € 171 va diviso fra gli assistenti secondo o in proporzione del numero di giorni di assistenza svolta da ciascuno.

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