Esami Stato II grado: ammissione, credito, prove ed esiti. Ecco le novità della delega

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Gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di II grado subiranno delle modifiche, in seguito all’attuazione della specifica delega, che la legge 107/2015 ha affidato al Governo e il cui schema di decreto è già approdato in parlamento insieme alle altre otto deleghe.

Riforma, dalla formazione e reclutamento al sostegno. I testi dei decreti in parlamento

Rilevanti le novità riguardo all’ammissione dei candidati, al credito scolastico, alla prova Invalsi, alle prove d’esame e agli esiti delle medesime.

Ricordiamo che sino ad ora, per essere ammessi agli esami di Stato gli allievi devono: aver frequentato le lezioni per tre quarti del monte ore annuale personalizzato,  aver conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e una valutazione nella condotta non inferiore a 6 decimi.

Il credito scolastico massimo, attribuito negli ultimi tre anni, sino ad ora è di 25 crediti.

Vediamo cosa cambierà in seguito alla Riforma, relativamente ai candidati interni per l’ammissione e allo svolgimento dell’esame.

Ammissione

I requisiti per l’ammissione all’esame, come possiamo leggere all’articolo 15 dello schema di decreto, sono i seguenti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009
n.122;

b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, di cui all’articolo 21;

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dal.l’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;

d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di completamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Confermata, dunque, la validità dell’anno scolastico in seguito alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, mentre tutto il resto costituisce delle novità di non poco conto.

Innanzitutto, evidenziamo che per essere ammessi non si deve conseguire la sufficienza in tutte le discipline, ma si parla di “votazione media”, per cui anche con delle insufficienze si può essere ammessi, tuttavia sarebbe necessario capire se siano tollerabili, ad esempio, insufficienze nelle discipline di indirizzo o se esista un limite di insufficienze, nonostante le quali l’alunno possa essere ugualmente ammesso agli esami.  Il tutto sarà lasciato all’autonomia delle scuole? Staremo a vedere.

Altra novità riguarda la partecipazione alla prova Invalsi necessaria per essere ammessi, così come lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.

Non si fa menzione per l’ammissione all’esame, diversamente che in passato, al voto di comportamento. Rientra nella suddetta votazione media? Da evidenziare al riguardo che si parla di voto non inferiore a 8/10 nel comportamento per gli studi ammessi per abbreviazione per merito, per cui probabilmente per i candidati del quinto anno il voto di comportamento rientra, come suddetto, nella votazione media non inferiore a 6/10.

Credito scolastico

Il credito scolastico, com’è noto, contribuisce alla votazione finale conseguita dallo studente al termine dell’Esame. Sino ad ora, il credito scolastico massimo attribuile, negli ultimi tre anni, è stato di 25 punti. Nello schema di decreto tale punteggio è stato innalzato, al fine di dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli allievi.

Il punteggio massimo attribuile è di 40 punti, così suddivisi: massimo 12 punti al terzo anno; massimo 13 punti al quarto anno; massimo 15 punti al quinto anno.

Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la tabella, allegata allo schema di decreto, riporta la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

Prove d’esame

Gli studenti non svolgeranno più 3 prove d’esame scritte più il colloquio, ma soltanto due prove scritte e il colloquio. In sostanza, viene abolita la terza prova predisposta dai docenti della commissione.

Oltre al numero, cambia anche la tipologia soltanto però della prima prova, che non prevede più 4 tipologie (analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico e tema di attualità) ma una soltanto.

Detta prova, volta ad accertare la padronanza della lingua italiana, le capacità espressive, logico – linguistiche e critiche del candidato, nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico,

letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. In definitiva, si eliminano tutte le tipologie, eccetto quella relativa al testo argomentativo (saggio breve).

La seconda prova, com’è tuttora, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Esiti d’esame

Il voto finale dei candidati sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito nelle tre prove d’esame più il credito scolastico.

La commissione dispone di 20 punti al massimo per la prima prova, 20 punti al massimo per la seconda prova e 20 punti al massimo per il colloquio. Al punteggio conseguito nelle prove si dovrà sommare il credito scolastico ( che può essere al massimo di 40 punti).

Il punteggio minimo  per superare l’esame continua ad essere quello di 60/100.

La Commissione d’esame può integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti, qualora il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 50 punti.

La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode ai candidati che conseguono il  punteggio massimo di 100 punti senza fruire della suddetta integrazione del punteggio, a condizione  che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame con voto unanime  della Commissione d’esame.

Ricordiamo, infine, che la composizione delle commissioni è rimasta invariata.

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