Esami Stato I grado, voto ammissione: partecipano anche docenti di religione e attività alternativa

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Nella giornata di ieri, il sottosegretario al Miur Fioramonti, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, è intervenuto sugli esami di Stato di primo grado, nello specifico, sulla modalità di attribuzione del voto di ammissione.

Ricordiamo dapprima cosa prevede la normativa di riferimento e poi riportiamo la risposta del Sottosegretario.

Voto ammissione esami: la normativa

La materia, com’è noto, è disciplinata dal decreto legislativo n. 62/2017 che ha riformato gli esami (di primo e secondo grado) e la valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione.

Per quanto riguarda il voto di ammissione agli esami di primo grado, così leggiamo nell’articolo 6, comma 5, del suddetto decreto:

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo e’ espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno.

La successiva nota del 10/10/2017 ha così indicato:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

E’, dunque, l’intero consiglio di classe ad esprimersi sul voto di ammissione in riferimento al percorso scolastico triennale dell’allievo (non si tratta dunque di una media matematica, ma di una valutazione globale del percorso svolto nei tre anni), compresi i docenti di religione e di attività alternativa. Evidenziamo che tali docenti si esprimono  solo per gli allievi che hanno seguito le loro attività.

Voto ammissione esami: risposta Fioramonti

Il Sottosegretario, come riporta Scuola24, ha così risposto all’interrogazione parlamentare:

«Il voto di ammissione all’esame di Stato è riferito al percorso scolastico triennale dell’alunno, con ciò intendendo che tale voto non corrisponde a sommatorie o medie di voti, ma ad una valutazione globale dello studente, in termini di impegno, modalità di apprendimento, competenze acquisite». In altre parole, «tutti i docenti del consiglio di classe partecipano alla deliberazione del voto di ammissione, ivi compresi i docenti preposti all’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative a tale insegnamento per gli alunni che se ne avvalgono.

Fioramonti, dunque, ha affermato che il voto di ammissione è frutto di una valutazione complessiva dello studente e non di una media matematica e che tutti i docenti partecipano alla deliberazione del voto, compresi i docenti di religione cattolica e di attività alternative.

Il fatto che i predetti docenti esprimano la propria valutazione con un giudizio e non con un voto in decimi, non impedisce loro di partecipare di partecipare alla deliberazione in merito all’attribuzione del voto di ammissione all’esame, anche alla luce del fatto che il voto non deve essere frutto di una media aritmetica ma di una valutazione globale del percorso svolto dall’alunno.

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