Esami di Stato 2014 incompatibili con i calendari regionali: non ci sono i tempi tecnici per gli scrutini

Di Lalla
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red – L’Avv. Francesco Orecchioni su DirittoScolastico.it evidenzia come la prova scritta degli Esami di Stato 2014, posta il 18 giugno 2014, sia una scelta poco opportuna. In alcune regioni infatti il termine delle lezioni è fissato per il 10 – 11 giugno, se non addirittura il 14 giugno, per cui non ci sono i tempi tecnici per un regolare svolgimento degli scrutini, dato che questi ultimi (come da sempre sostenuto da OrizzonteScuola.it) non possono essere svolti prima del termine delle lezioni.

red – L’Avv. Francesco Orecchioni su DirittoScolastico.it evidenzia come la prova scritta degli Esami di Stato 2014, posta il 18 giugno 2014, sia una scelta poco opportuna. In alcune regioni infatti il termine delle lezioni è fissato per il 10 – 11 giugno, se non addirittura il 14 giugno, per cui non ci sono i tempi tecnici per un regolare svolgimento degli scrutini, dato che questi ultimi (come da sempre sostenuto da OrizzonteScuola.it) non possono essere svolti prima del termine delle lezioni.

Avvocato Francesco Orecchioni – O.M. n. 696 dell’8 agosto 2013 – Incompatibilità con i calendari regionali

Inizia con un incredibile pasticcio il nuovo anno scolastico.

Secondo l’ O.M. n. 696 dell’8 agosto 2013 , la prova scritta degli esami di Stato si terrà il 18 giugno 2014.

Le Commissioni esaminatrici si riuniscono -come da prassi- due giorni prima delle suddette prove (16 giugno) per gli adempimenti di legge.

In allegato alla citata ordinanza, il MIUR ha prodotto i calendari regionali, senza rendersi conto che in molte regioni il termine delle lezioni era stato fissato tra il 10 e l’11 giugno 2014 e in qualche caso (Abruzzo, Valle d’Aosta, provincia di Bolzano) addirittura il 14 giugno (sabato).

Non ci sono dunque i tempi tecnici  per lo svolgimento degli scrutini, per i quali occorre almeno una settimana, atteso che ormai le istituzioni scolastiche sono costituite da circa mille allievi e quindi da circa 40 classi.

Ne’ sarebbe possibile lo svolgimento degli scrutini prima della fine delle lezioni, sia perché non si darebbe la possibilità agli allievi di recuperare eventuali carenze, sia perché così facendo non verrebbero considerate assenze e presenze successive agli scrutini stessi; si ricorda che il numero delle assenze è determinante non solo per il voto di condotta, ma anche e soprattutto perché -ai sensi del D.P.R. n. 122/2009 (art. 14, comma 7)- per essere ammessi alla classe successiva è indispensabile la frequenza di almeno tre quarti del monte ore complessivo.

Lo svolgimento degli scrutini prima della fine delle lezioni- oltre che illegittimo- darebbe adito ad un enorme contenzioso su tutto il territorio nazionale.

A parere dello scrivente appare indispensabile un ripensamento del calendario, in coordinamento con le varie Regioni.

Ciò che appare francamente incredibile è che tra i funzionari del Ministero (che ha emanato – a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico e con inspiegabile ritardo, l’ordinanza con la fissazione delle date degli esami di stato)  nessuno si sia accorto di tutto ciò.

E dire che i calendari regionali sono stati allegati all’ordinanza.
Il pasticcio è davvero grosso.

www.dirittoscolastico.it

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