Esami maturità 2018, le novità introdotte dall’Ordinanza ministeriale 350/2018

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inviato da Venanzio Marinelli (ex dirigente tecnico MIUR) – Il confronto testuale delle ordinanze, riportate articolo per articolo su una doppia tabella, è un metodo, adottato sempre dallo scrivente, che permette di evidenziare immediatamente differenze, o novità che, altrimenti, potrebbero non esser colte da una semplice lettura del testo.Inoltre sono evidenziate, in blu, le parti della normativa aggiunte, in rosso quelle abrogate.

Sono riportate brevissime note, in rosso (USR, Dirigente scolastico, consiglio di classe, commissioni), accanto ai diversi articoli, per consentire alle commissioni una lettura snella che possa guidarli nelle operazioni di esame.

Sono indicati in grassetto alcuni punti salienti meritevoli di osservazione.

Le novità rispetto all’O.M. n. 257/2017, analiticamente descritte nel documento, sono poche e le principali sono sinteticamente descritte di seguito:

1) Art. 15 Riunione preliminare, comma 4

Si richiama l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2) Art. 20 Correzione e valutazione delle prove scritte, comma 5

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati, …, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. La commissione d’esame, nel determinare il calendario delle operazioni, delibera se la pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/ commissione.

Nell’OM precedente (n. 257/2017) veniva indicato: per tutti i candidati di ciascuna classe.

La norma è contraddittoria, in quanto prevede, previa deliberazione della commissione, se la pubblicazione (dei risultati delle prove scritte) debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/commissione, in contrasto con la pubblicazione il giorno precedente.

Viene citato l’art. 3, comma 6 della legge 425/1997, che si riporta testualmente:

“ L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della Commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio”. Nella legge, con la parola “almeno” non c’era invece nessuna contraddizione.
Altre differenze sono marginali, quali aggiungere

3) ESABAC TECHNO

4) Art. 26 comma 9 – Produzione certificato provvisorio ESABAC attraverso sistema SIDI

E snellimento procedure sui dati immessi in piattaforma

Confronto ordinanze n. 350/2018  e  n. 257/2017

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