Esami III media, prove e conseguimento titolo disabili e DSA. Cosa è previsto per alunni BES non certificati

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Gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione inizieranno a breve, con le tutte le novità introdotte dal D.lgs. 62/2017 e dal successivo  DM n. 741/2017.

Sintetizziamo in questa scheda quanto previsto per gli studenti disabili e con Disturbi specifici di apprendimento, relativamente allo svolgimento delle prove e del conseguimento del titolo.

Alunni disabili

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d’esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

E’ previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all’esame. L’attestato di credito formativo è titolo valido per l’iscrizione e la frequenza della  scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

L’alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (gli alunni, che ricevono l’attestato di credito formativo non possono essere iscritti, l’anno scolastico successivo, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado).

Evidenziamo che gli alunni disabili sono ammessi all’esame di Stato pur non partecipando alle prove Invalsi. Approfondisci

 Alunni con DSA

Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure: 

  • tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
  • uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame;
  • dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall’insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

Qui ulteriori informazioni sullo svolgimento dell’esame da parte degli alunni DVA e DSA.

Alunni BES non certificati

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati ) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Guida esami di Stato di primo grado

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