Esami III media, nomina collaboratore DS in qualità di Presidente della Commissione: in quali casi e come

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Gli esami di Stato di I grado presentano, nel corrente anno scolastico, diverse novità introdotte dal D.lgs 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017, tra le quali ricordiamo quella relativa alla Presidenza della Commissione affidata al dirigente scolastico titolare dell’istituzione scolastica.

Diverse volte abbiamo evidenziato degli aspetti che richiederebbero dei chiarimenti da parte del Miur, quale ad esempio la questione della sostituzione del dirigente scolastico nei casi di reggenza in altra scuola.

L’USR Veneto ha pubblicato una nota di chiarimenti, relativi proprio alla presidenza della Commissione d’esame nella scuola secondaria di primo grado, evidenziando che le indicazioni fornite dovranno ritenersi superate
qualora pervengano successive precisazioni in merito da parte della DGOSV
del MIUR.

Disposizioni generali

La sostituzione del dirigente scolastico si rende necessaria nei seguenti casi:

  • assenza;
  • impedimento;
  • reggenza di altra scuola.

Per assenza o impedimento devono intendersi tutte le situazioni di temporanea assenza dal servizio per congedo, aspettativa o altre posizioni di stato, oltre a quelle in cui sussistano circostanze oggettive che rendono impossibile l’esercizio delle funzioni da parte del Presidente.

Sostituto da nominare

Nei casi in cui il dirigente debba essere sostituito, le funzioni di Presidente sono esercitate da un Docente collaboratore del dirigente, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 165/2001, appartenente ai ruoli della scuola secondaria di primo grado.

Il collaboratore da individuare non deve essere necessariamente il vicario del dirigente ma può essere qualunque insegnante, purché di scuola secondaria, designato formalmente dal Dirigente scolastico a svolgere tale funzione. 

Il docente collaboratore che assume la funzione di Presidente di commissione non deve essere già impegnato negli esami in qualità di componente di diritto di una sottocommissione, salvo casi eccezionali e residuali in cui non sia possibile individuare un Docente collaboratore appartenente alla scuola secondaria che possa svolgere tale funzione.

Incompatibilità

Il Dirigente scolastico procede a designare un docente collaboratore per  le funzioni di Presidente di commissione anche qualora ricorrano motivi di incompatibilità. Tra questi ricordiamo, ad esempio, l’esistenza di rapporti di parentela con qualcuno dei candidati ammessi a sostenere l’esame.

Reggenza di più istituti

Nel caso di reggenza presso altro istituto comprensivo o presso un CPIA è rimessa al Dirigente scolastico, secondo concrete condizioni organizzative e  specifici motivi di opportunità, l’individuazione della scuola presso la quale svolgere le funzioni di Presidente e quella in cui procedere alla designazione del Docente collaboratore.

Nel caso di reggenza presso un istituto del secondo ciclo il Dirigente scolastico  presiede la commissione d’esame del primo ciclo.

Se, invece, il Dirigente è preposto ad un istituto omnicomprensivo e/o convitto oppure sia titolare di un istituto del secondo ciclo e reggente in un istituto del primo ciclo, dovrà designare un proprio collaboratore quale Presidente della commissione di esame del primo ciclo (nota prot. 4537 del 16 marzo 2018).

nota Veneto

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