Esami III media, disabili esonerati dalla prova Invalsi conseguono comunque il titolo

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“Buongiorno! Sono un’insegnante di sostegno in una scuola secondaria di I grado. L’alunno che seguo sosterrà quest’anno l’esame di stato conclusivo del I ciclo. Si tratta di una persona con certificazione di gravità. In merito alle prove INVALSI, il consiglio di classe avrebbe previsto l’esonero (possibilità prevista dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62). Oggi mi è stato detto da colleghi che esonerando l’alunno dalla prova INVALSI, lo stesso non potrà conseguire il diploma finale ma solo attestato e ovviamente quest’ipotesi è da escludere.Vorrei sapere se è realmente così, perché rileggendo la normativa non sono riuscita a trovare scritto in nessun articolo quanto mi è stato riferito!”

Rispondiamo al quesito della nostra lettrice, ricordando dapprima i requisiti previsti per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo, alla luce delle novità introdotte lo scorso anno scolastico dal D.lgd. 62/2017.

Esame III media: requisiti d’ammissione

L’ammissione all’esame è disposta dal consiglio di classe in presenza dei presenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 c 9 bis, del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’TNVALSI.

L’ammissione, in presenza dei summenzionati requisiti, è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Esame III media: Invalsi e disabili

Rispondiamo adesso al quesito della nostra lettrice.

Come sopra riportato, lo svolgimento della prova Invalsi costituisce requisito d’esame.

Il decreto 62/2017, tuttavia, riguardo allo svolgimento della prova Invalsi da parte dei candidati disabili certificati, stabilisce che il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla stessa.

L’esonero dalla prova non preclude l’ammissione agli esami e il conseguimento del titolo.

Il mancato conseguimento del titolo e il rilascio di un attestato di credito formativo è previsto in un solo caso, come illustrato dalla nota del  10/10/2017:

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

Il rilascio dell’attestato di credito formativo, utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado per conseguire ulteriori crediti formativi,  è previsto soltanto nel caso in cui gli studenti non si presentino all’esame.

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