Esami III media, dirigente con reggenza di altra istituzione scolastica: svolge la funzione di Presidente nella scuola di titolarità o di reggenza?

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Il presidente della Commissione degli esami di Stato di primo grado, a partire dal corrente anno scolastico, è il dirigente scolastico preposto.

Presidenza Commissione

Così leggiamo nel D.lgs. 62/2017 e nel DM 741/2017:

D.lgs. 62/2017: “Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico …”

“Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.”

Dirigenti scolastici con reggenza di altra Scuola

Numerosi dirigenti scolastici, come ben sappiamo, operano su due scuole: quella di titolarità e quella affidata in reggenza. Nel corrente anno scolastico, le reggenze assegnate nei diversi ordini e gradi di istruzione sono state  ben 1.748 (fonte ANP).

Dove faranno gli esami i dirigenti delle scuole del primo grado che hanno affidata in reggenza un’altra istituzione scolastica? Nella scuola di titolarità o di reggenza? Hanno facoltà di scelta?

Normativa

Per rispondere ai suddetti quesiti, riportiamo il dettato normativo del D.lgs. 62/2017 e del DM 741/2017.

  • D. lgs. n 62/2017, articolo 8/2:

“Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.”

  • DM 741/2017, articolo 4/4:

“In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.”

Dalla lettura dei due commi sopra riportati sembra che il dirigente non abbia facoltà di scelta e debba svolgere l’esame nella scuola in cui è reggente:

In caso … di reggenza in altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico …” 

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente … in caso … di reggenza di altra istituzione scolastica”

In caso di reggenza, dunque, svolge la funzione di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente. Pertanto, se nella scuola di titolarità svolge la funzione di Presidente di Commissione un collaboratore del dirigente, quest’ultimo dovrebbe svolgerla presso la scuola affidatagli in reggenza.

La lettura della norma porta a ritenere quanto sopra affermato, tuttavia sarebbe auspicabile un chiarimento del Ministero, in modo da applicare correttamente e in maniera uniforme il dettato normativo.

Guida esami di Stato di primo grado

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