Esami di Stato II grado. Verifica alternanza scuola-lavoro per i candidati esterni

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La certificazione delle attività previste per l’alternanza scuola-lavoro deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Ne parla il Sole24Ore.

Riguardo alla verifica della partecipazione dei candidati esterni alle attività di alternanza scuola-lavoro negli esami di Stato del corrente anno scolastico, l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con la nota 1479 del 5 febbraio 2018, specifica che l’articolo 14, comma 4, del Dlgs 62/2017 prevede, per i candidati esterni, che l’ammissione all’esame di Stato sia subordinata, tra l’altro, “allo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Miur”.

La norma in esame è inserita all’interno del capo III del decreto legislativo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018, per espressa previsione del legislatore inserita nell’articolo 26, comma 1.

Si ritiene quindi che per i candidati esterni non è richiesta, ai fini dell’ammissione all’esame, la verifica del requisito relativo alla partecipazione ad attività di alternanza scuola-lavoro. In ogni caso, le eventuali esperienze formative in alternanza scuola-lavoro indicate nel curriculum dello studente sono tenute in considerazione dalla commissione nello svolgimento dei colloqui (articolo 30 legge 107/2015). La valutazione, infatti, potrà tener conto di quanto realizzato.

nota

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