Esami stato II grado, lunedì insediamento commissioni. Plenaria Preliminare: chi fa che cosa

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Gli esami di Stato di II grado prenderanno il via giorno 19 giugno 2017 alle ore 8.30, con le commissioni che si riuniranno per lo svolgimento della riunione plenaria e successivamente della preliminare.

La riunione plenaria vede riuniti congiuntamente il presidente, i membri esterni (comuni a ciascuna delle due classi/commissioni) e i membri interni di ciascuna classe.

Proponiamo alcune faq per ricordare quali “incombenze” dovranno svolgere presidenti e commissari, durante le due riunioni summenzionate, secondo quanto disposto dagli articoli 12 e 15 dell’OM n. 257/2017 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie”

RIUNIONE PLENARIA

D. Qualora non sia presente il presidente, chi comunica la sua assenza?

R. Il componente più anziano d’età. Nell’Ordinanza, infatti, leggiamo: “il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti.

D. A chi va fatta la comunicazione di cui sopra?

R. Per rispondere dobbiamo distinguere tra commissari interni ed esterni:

  1. nel caso l’assenza riguardi un membro esterno, la comunicazione va fatta all’USR;
  2. nel caso l’assenza riguardi un membro interno, la comunicazione va fatta al dirigente scolastico.

D. Cosa viene stabilito nel corso della riunione plenaria?

R. Nel corso della plenaria, le commissioni stabiliscono il diario delle operazioni; a tal fine il Presidente, sentiti i componenti di ciascuna classe/commissione:

  • fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni;
  • individua e definisce l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova;
  • individua e definisce l’ordine di successione tra le due commissioni per le operazioni, che devono essere realizzate separatamente, di valutazione degli elaborati e valutazione finale;
  • individua e definisce, nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o in cui vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse e aventi membri interni operanti separatamente, l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

D. Qualora i commissari interni facciano parte, sempre in qualità di interni, di un’altra commissione, come viene definito il calendario delle operazioni?

R. Il presidente concorderà il calendario delle operazioni con il collega dell’altra commissione, di cui fanno parte i commissari in questione.

RIUNIONE PRELIMINARE

D. Quanti vice presidenti può nominare il presidente per ciascuna classe/commissione?

R. Il presidente può nominare (nomina che per prassi si effettua sempre) un suo sostituto tra i commissari interni o esterni, il quale deve essere unico per tutta la commissione.

D. Ci sono dei casi in cui è possibile nominare due vice presidenti, una per ciascuna classe commissione?

R. Sì, soltanto in  in casi di necessità, debitamente motivate.

D. Quanti segretari deve nominare il presidente?

R. Il presidente deve scegliere, per ciascuna classe/commissione e tra i membri interni o esterni,  un segretario che ha il compito di verbalizzare i lavori collegiali.

D. Chi verbalizza i lavori della riunione plenaria congiunta delle due classi/commissioni?

R. I due segretari riportano il verbale della riunione plenaria nella verbalizzazione di ciascuna classe/commissione.

D. E’ possibile far parte della commissione, pur avendo istruito privatamente uno/più candidato/i o essendo parente/affine entro il quarto grado o coniuge  di un candidato?

R. No. Infatti, i commissari, sia interni che esterni, e il presidente devono dichiarare per iscritto:

a) se abbiano istruito (o meno) privatamente i candidati assegnati alla commissione;

b) l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporti di coniugio con i candidati.

D. Cosa succede nel caso in cui i commissari o il presidente si trovino in una delle situazioni di ci sopra?

R. Qualora il Presidenti accerti che un componente della commissione abbia istruito uno o più candidati, ovvero abbia vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado o di coniugio, deve comunicarlo all’Ufficio scolastico regionale per la necessaria sostituzione.

D. Dopo le succitate dichiarazioni, come procedono i lavori della commissione?

R. Ciascuna classe/commissione, nel corso della seduta preliminare o anche in riunioni successive, esamina gli atti e i documenti relativi ai candidati interni ed esterni:

a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, con allegati i documenti necessari a rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
f) per i candidati esterni, l’esito dell’esame preliminare e l’indicazione del credito scolastico attribuito;
g) documento finale del consiglio di classe, compresa la documentazione consegnata dall’istituzione formativa che ha erogato il corso per i candidati ammessi agli esami di Stato nella Regione Lombardia e in possesso del diploma di IeFP quadriennale e la documentazione per il corso annuale nelle Province Autonome di Trento e Bolzano dei candidati  in possesso del diploma di IeFP quadriennale;
h) documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità,  al fine di individuare gli alunni disabili che sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’ordinanza ministeriale del 2001 n. 90;
i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), per individuare gli eventuali alunni che sostengono l’esame con le prove differenziate;
j) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

D. Cosa deve fare il presidente in caso delle irregolarità nella documentazione dei candidati?

R. Nel caso di irregolarità insanabili, le comunica al Ministero, che adotterà i relativi provvedimenti, e il candidato è ammesso a sostenere gli esami di Stato con riserva; nel caso di irregolarità sanabili da parte dell’Istituto, il presidente le comunica al dirigente scolastico, invitandolo a regolarizzarle tempestivamente; se le irregolarità riscontrate sono sanabili dal candidato, il presidente lo invita a regolarizzare la documentazione entro un preciso termine.

D. Quali altri adempimenti deve espletare la commissione in sede di riunione preliminare?

R. La commissione nell’ambito della riunione preliminare o anche in riunioni successive:

  • stabilisce il termine e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio;
  • stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
  • individua i criteri di conduzione e di valutazione e le modalità di svolgimento del colloquio, tenendo conto di quanto stabilito dalla stessa O.M.  ;
  • determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti;
  • definisce i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico ai candidati esterni in possesso di crediti formativi fermo restando il limite di 25 punti totali di credito;
  • definisce i criteri per l’attribuzione della lode, tenendo conto di quanto stabilito dalla prima citata ordinanza.

Le  decisioni, di cui sopra, vanno tutte verbalizzate e debitamente motivate.

Esami di Stato II grado, guide, consulenza e normativa. Requisiti commissari, presentazione domande messa a disposizione, esempi seconda e terza prova

 

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