Esami Stato II grado, Presidente Commissione: chi deve e chi può presentare domanda

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Dal 19 marzo al 4 aprile 2018, il personale interessato può presentare domanda di partecipazione alle Commissioni degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, in qualità di Presidente e/o Commissario. Il personale universitario o AFAM presenta domanda entro il 6 aprile.

Le domande sono presentate: tramite istanze online dal personale scolastico; in modalità cartacea dal personale universitario e AFAM. Per approfondire clicca qui

Vediamo in questa scheda qual è il personale scolastico obbligato a presentare domanda, in qualità di Presidente, e quale ne ha soltanto facoltà.

E’ il punto 2.c. “Obblighi e facoltà del personale scolastico” della circolare n. 4537/2018 a fornire istruzioni in merito.

OBBLIGO

Devono presentare domanda di partecipazione come presidente:

  • i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado;
  • i dirigenti scolastici  di istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

FACOLTÀ

Hanno facoltà di presentare domanda di partecipazione come presidente:

  • i dirigenti scolastici in servizio degli istituti statali di istruzione primaria, in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado;
  • i docenti a tempo indeterminato delle scuole secondarie di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  • i docenti a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali secondarie di secondo grado;
  • i docenti a tempo indeterminato delle scuole secondarie di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del DS nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, compresi  gli ITP con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999 – con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  • i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
  • i ricercatori universitari confermati;
  • i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
  • i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
  • i docenti in servizio in scuole secondarie di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi gli ITP con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della L. n. 124/1999, che siano in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6/2007;
  • i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola
    secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate
    dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007 e che non  abbiano seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante gli esami;
  • i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola
    secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni indicate dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
  • i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono
    delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
    successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni
    indicate dall’articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
  • i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso).

ESCLUSIONE DIRIGENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO E ISTITUTI COMPRENSIVI

I dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti comprensivi non possono partecipare agli esami di Maturità in qualità di Presidenti, in quanto impegnati a presiedere le Commissioni dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017. Approfondisci

 

La circolare

La circolare con gli allegati

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