Maturità 2017/18, documento 15 maggio: cosa deve contenere. Indicazioni sul trattamento dati personali

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Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Le nuove norme, riguardo all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico, per cui l’esame 2017/18 si svolgerà secondo le regole degli anni passati.

In attesa della pubblicazione dell’annuale Ordinanza Ministeriale che disciplinerà il succitato esame, ricordiamo che entro il 15 maggio p.v. i consigli delle classi quinte dovranno produrre il cosiddetto “Documento del 15 maggio”.

Documento 15 maggio: cosa deve contenere

Ecco in sintesi tutto ciò che il suddetto Documento deve contenere:

  • contenuti, metodi, mezzi, spazi e  tempi del percorso formativo;
  • criteri E strumenti di valutazione adottati;
  • obiettivi raggiunti;
  • ogni elemento  utile ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio;
  • modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLiL.

Al documento, inoltre, leggiamo nell’OM dello scorso anno scolastico, è possibile allegare eventuali atti e certificazioni esterne relativi a:

  • prove effettuate e iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato;
  • esperienze di alternanza scuola-lavoro;
  • eventuali esperienze di stage e di tirocini;
  • partecipazione studentesca, ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249.

Privacy

Il MIUR, lo scorso anno scolastico, ha pubblicato una nota volta a fornire indicazioni operative sulla diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio”.

La nota è accompagnata da un documento, nel quale sono riportate specifiche indicazioni sulla corretta redazione del documento da presentare alle commissioni d’esame, sulla base della corretta disciplina in materia di protezione di dati personali.

nota e documento

In sintesi il MIUR precisa che non c’è alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

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