Esami I grado, sostituto Dirigente può essere anche di scuola primaria

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Il DM n. 183/2019, che definisce i criteri di nomina dei commissari e dei presidenti dell’esame di Stato di II grado, permettendo ai dirigenti del primo di ciclo la partecipazione agli stessi (esami) in qualità di presidente, ha modificato il D.lgs. 62/2017 nella parte relativa ai requisiti richiesti al sostituto del dirigente scolastico nella funzione di Presidente della Commissione degli esami di Stato di I grado.

Dallo scorso anno scolastico, infatti, la commissione degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione è presieduta dal dirigente scolastico della medesima scuola sede d’esame.

Cosa prevedeva il D.lgs. 62/2017

Il decreto legislativo 62/2017 (e il DM 741/2017), prima delle modifiche apportate dal summenzionato DM 183/2019, relativamente alla sostituzione del dirigente scolastico in qualità di presidente della commissione dell’esame di I grado, prevedeva che:

  • in caso di assenza, di reggenza di altra scuola o di impedimento del dirigente scolastico, questi viene sostituito da un collaboratore, individuato dallo stesso DS, ai sensi dell’articolo 25/5 del D.lgs. 165/01, e appartenente al ruolo della scuola secondaria.

Non veniva, dunque, espressamente citata la casistica degli esami di Maturità e si poneva un vincolo ben preciso riguardo al sostituto, ossia che fosse appartenente al ruolo della secondaria.

Modifiche al D.lgs. 62/2017 e dal DM 741/2017

L’articolo 5 del summenzionato DM n. 183/2019, modificando il D.lgs. 62/2017 e il DM 741/2017, prevede quanto segue:

Al fine di consentire l’inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti
statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente:
«In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell ‘articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»

La modifica, dunque, prevede esplicitamente che i dirigenti possano inserirsi negli elenchi dei presidenti di commissione degli esami di Maturità per l’eventuale nomina.

Viene, inoltre, superato il vincolo succitato, ossia che il sostituto del dirigente scolastico appartenga al ruolo della secondaria, infatti, come sopra riportato “… svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell ‘articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165″

Il sostituto del dirigente scolastico, in qualità di presidente della commissione dell’esame conclusivo del primo ciclo, dunque, non deve necessariamente appartenere al ruolo della secondaria (salvo nuove disposizioni o precisazioni ministeriali). Stando al dettato normativo, il sostituto predetto potrebbe essere anche un docente della primaria, in caso di collaboratore del DS appartenente a tale grado di istruzione.

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