Esami I grado, chiarimenti Miur su: alunni BES certificati e non, sorteggio tracce e correzione, prova lingue straniere

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Il Miur ha diramato la nota n. 7885 del 9 maggio 2018, volta a fornire dei chiarimenti in merito agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Nello specifico, l’Amministrazione fornisce indicazioni relative a: prova di lingue straniere; prove scritte alunni disabili e DSA; funzionamento della commissione.

Prova lingue straniere

La prova è articolata in due sezioni:

  1. inglese
  2. seconda lingua lingua comunitaria

La prova farà riferimento soltanto all’inglese nelle scuole o classi in cui le due ore settimanali della seconda lingua vengono utilizzate per il potenziamento dell’inglese o dell’italiano per gli alunni stranieri.

La prova, essendo unica, va svolta in un’unica giornata.

Nel corso della riunione plenaria, la Commissione deve:

a) scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle in base alle quali predisporre le tre tracce costruite sulla base del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l’inglese e del livello A1 per la seconda lingua;
b) definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi;
c) definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, la previsione di un congruo intervallo temporale tra le due sezioni che compongono la prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento;
d) stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.

L’attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

Nel caso di alunni DSA, dispensati dalla prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni DSA esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.

Prove scritte alunni disabili

Le misure previste dal D.lgs. 62/20017 e dal DM n. 741/2017 riguardano soltanto i disabili certificati.

Di seguito quanto previsto (in sintesi) per i suddetti alunni:

  • svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico;
  • qualora sia necessario, la sottocommissione d’esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
  • le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Prove scritte alunni DSA

Le misure previste dal D.lgs. 62/20017 e dal DM n. 741/2017 riguardano soltanto gli alunni DSA certificati.

Di seguito quanto previsto (in sintesi) per i suddetti alunni (strumenti compensativi e dispensativi):

  • tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
  • uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame;
  • dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Alunni BES non certificati

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati ) e della legge n. 170/2010 (DSA certifcati) non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi.

La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Funzionamento commissione

Sorteggio tracce 

Il giorno in cui si sorteggiano le tracce, la Commissione non deve riunirsi in composizione Plenaria, ma possono essere presenti il Presidente e alcuni componenti della Commissione medesima.

Correzione

La correzione delle prove scritte è di competenza della Sottocommissione e va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate

L’attribuzione del voto è, invece, effettuata dall’intera sottocommissione per ciascuna prova.

Il voto, da attribuire a ciascuna prova, va espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

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