Esami di Stato I grado: come gestire i privatisti. Cosa prevede la riforma

WhatsApp
Telegram

Il decreto legislativo sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, attuativo della legge n. 107/2015 e che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico, dedica un apposito articolo agli esami di idoneità e all’ammissione agli esami di Stato di I grado dei candidati privatisti.

Illustriamo in questa scheda i requisiti richiesti a coloro i quali intendano sostenere i predetti esami.

Per essere ammessi agli esami di Stato di I grado, i candidati privatisti devono: compiere, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età;  aver conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; aver superato gli esami di idoneità per le classi seconda e terza (media).

Possono, inoltre, sostenere gli esami, in qualità di privatisti, i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, quindi indipendentemente dal compimento dei 13 anni nel corso dell’anno scolastico di riferimento, fermo restando il possesso degli altri requisiti.

Al pari dei candidati interni, inoltre, anche per gli esterni costituisce requisito d’ammissione la partecipazione alla prova Invalsi, che deve essere svolta in un istituto scolastico statale o paritario. Così leggiamo nell’articolo 10 comma 6 del decreto:

“Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all’articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.”

In sintesi, per essere ammessi agli esami di Stato di I grado, come candidati privatisti, è necessario:

1. aver conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado;

2. compiere 13 anni  entro il 31 dicembre dell’anno in cui si svolge l’esame oppure aver conseguito la predetta ammissione alla prima classe da almeno un triennio;

3. ottenere l’idoneità relativa alla seconda e terza classe, ossia superare gli esami di idoneità per conseguire la promozione riguardante le classi I, II e III;

4. partecipare alla Prova Invalsi.

Diversamente dalla normativa previgente, sintetizzata nella C.M. n. 27/2011, non è più prevista la possibilità di partecipare agli esami di Stato di I grado a coloro che, pur non avendo l’ammissione alla I classe della scuola secondaria di I grado, compiano 23 nell’anno di svolgimento dell’esame.

Un’altra differenza, sempre in senso restrittivo, riguarda la data entro cui compiere il requisito del 13° anno di età sopra menzionato: tale requisito può maturarsi entro il 31 dicembre dell’anno in cui si svolgono gli esami, mentre nella C.M. n. 27/2011 è indicato il termine del 30 aprile.

Scarica il testo del Decreto

Tutto sulle riforme

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri