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Esami di Stato, supplente con contratto al 30 giugno e obbligo domanda commissario esterno

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Domanda per la partecipazione agli Esami di Stato in qualità di commissario esterno: chi ha l’obbligo e chi la facoltà di presentarla. 

Scrive una nostra lettrice

Sono una docente che lavora per la sua prima volta da ottobre 2018 e ho il contratto fino al 30 giugno 2019 per 8 ore settimanali. La mia materia non è materia d’esame e non ho quinte classi, Naturalmente non sono abilitata perché sono in terza fascia. La mia domanda riguarda la presentazione per la domanda per la commissione esterna degli esami (non sono in commissione interna naturalmente). In base alle mie caratteristiche sopra elencate sapete se devo obbligatoriamente presentare la domanda o soltanto in maniera facoltativa? Ho letto in alcuni punti che si parlava di part-time e full-time e si faceva una differenza tra le due situazioni (nel primo caso sembrerebbe non ci sia l’obbligo di presentazione della domanda), in altri punti invece ho letto che la classifica Su chi viene nominato è indipendente dal numero di ore settimanali che si fanno. Voi sapete qualche informazione in più? Sarebbe davvero impossibile per me essere presente per le preliminari e quindi sono già in ansia anche se giugno è lontano.

Il Miur ha già pubblicato il Decreto n. 183 del 5 giugno 2019, in cui sono elencati i docenti che hanno obbligo/facoltà di presentare domanda per la partecipazione agli Esami di Stato come commissario esterno.

I Commissari esteri sono nominati tenuto conto del decreto Miur relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni.

Le nomine avvengono in base al seguente ordine di precedenza:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine –  nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’attività didattica di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta,  qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano ancora delle nomine da effettuare;
e) docenti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione   all’insegnamento  di  discipline  comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d’insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Tra questi, solo i docenti che appartengono alle categorie d) ed e) hanno facoltà di presentare la domanda. 

Per tutti gli altri, quindi docenti a tempo indeterminato e supplenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto (indipendentemente dalle ore di servizio) grava l’obbligo di presentazione della domanda.

Solo i docenti con contratto di lavoro part time hanno facoltà e non l’obbligo di presentare la domanda di partecipazione.

Una volta nominati non è consentito rifiutare l’incarico o abbandonarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.

Il decreto dice inoltre: i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto di esame.

Quindi il contratto su 8 ore è ininfluente (il discorso del part time riguarda solo i docenti di ruolo), così come è ininfluente che la docente non sia abilitata in quanto l’abilitazione è richiesta, ai fini della presentazione della domanda, solo per la disciplina oggetto d’esame.

In ogni caso bisogna attendere la nota specifica per la presentazione della domanda. In quella dello scorso anno c’era la conferma che il docente con contratto al 30 giugno, anche se insegna materie non d’esame, deve comunque presentare la domanda.

Nello specifico

“2.c.c. Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)

i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico,– ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’articolo 5 della legge n. 124/1999 – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:

– che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;

– che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.”

Naturalmente la collega in questione potrà essere chiamata solo in caso di esaurimento dell’elenco dei docenti in possesso di abilitazione per la materia specifica.

Per quanto riguarda l’impedimento ad espletare l’incarico, se dovesse ricevere la nomina, si vaglierà sul momento.

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