Esami di Stato superiori 2018, candidati interni ed esterni: chi ha diritto ad essere ammesso. Quali i casi particolari

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Con l’Ordinanza ministeriale n.350 del 2 maggio 2018, il MIUR ha fornito le istruzioni per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria II grado.

Si tratta di importanti indicazioni operative per i consigli di classe, per le commissioni e per i candidati.

Vengono forniti anche importanti chiarimenti sulle categorie di studenti che possono essere ammessi all’Esame di Stato, distinguendo i candidati interni dai candidati esterni.

Candidati interni

Nell’art.2 dell’OM vengono presi in esame i candidati interni e si stabilisce che sono ammessi all’Esame di Stato le seguenti tipologie di studenti:

  1. gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e per i quali, nello scrutinio finale, il consiglio di classe abbia deliberato per la loro ammissione;
  2. gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione per merito (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 122/2009).

Come chiarisce il comma 12 dello stesso art.2 dell’OM 350/2018:

Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione per merito, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi:

  1. che, nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe, hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento;
  2. che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
  3. che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.[….]”;
  4. nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, i quali sono considerati candidati interni.

Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di Stato. L’ammissione all’esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;

d) nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e che hanno positivamente frequentato il corso annuale che si conclude con l’esame di Stato secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 del D.P.R. n.87/2010 e dall’Intesa del 7 febbraio 2013 citata in premessa. Essi sono considerati candidati interni.

L’ammissione degli studenti all’esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale, la quale attribuisce agli stessi anche il credito scolastico.

Candidati esterni

Nell’art.3 dell’Ordinanza ministeriale vengono presi in esame i candidati esterni e si stabilisce che sono ammessi all’Esame di Stato coloro che possiedono i seguenti requisiti:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
  • siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
  • siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
  • abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare, come chiarisce

l’articolo 7 della stessa ordinanza ministeriale:

L’ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. [……]

L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.”

Ulteriore chiarimento viene fornito dal comma 7 dello stesso art.3 dove si sottolinea che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo.

Vedi anche

Maturità 2018, ecco l’Ordinanza Ministeriale: plenaria il 18 giugno, terza prova il 25. Indicazioni documento 15 maggio

 

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