Esami di Stato studenti disabili I e II grado, quando rilasciare il titolo di studio o l’attestazione di credito

WhatsApp
Telegram

Giungono in redazione diversi quesiti relativi all’attestazione di credito formativo agli studenti disabili in sede d’esame di Stato sia del primo che del secondo ciclo.

Sintetizziamo in questa scheda quando la scuola deve rilasciare l’attestato di credito formativo al posto del titolo di studio ai succitati studenti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge 107/2015.

Esami di Stati di I grado

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d’esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

E’ previsto, infine, un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all’esame. L’attestato di credito formativo è titolo valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Le summenzionate disposizioni, come leggiamo nell’articolo   del D.lgs. 62/2017, sono entrate in vigore nel corrente anno scolastico.

Esami di Stati di II grado

E’ il Capo III del prima menzionato decreto legislativo ad occuparsi degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Per quanto riguarda le prove d’esame e il valore delle stesse, ossia se sono o meno equipollenti, è stabilito dal consiglio di classe all’interno del Piano Educativo Individualizzato di ciascun alunno disabile certificato.

La commissione d’esame, poi, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle modalità di valutazione e all’assistenza prevista per l’autonomia e la  comunicazione, predispone una o più prove differenziate.

Se le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie (secondo quanto indicato nel PEI), determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

La commissione può stabilire che il candidato disabile svolga la prova in un lasso di tempo differenziato rispetto ai compagni (naturalmente più lungo, sebbene il decreto non lo specifichi).

Nel caso in cui il candidato disabile svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie o non partecipi all’esame o non svolga una o più prove, lo stesso non consegue il titolo di studio ma un’attestazione di credito formativo. La predetta attestazione riporta gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi e alla della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame.

Le disposizioni succitato, come leggiamo nell’articolo 26 – comma 1, del D.lgs. 62/2017 entreranno in vigore dal 2018/19:

Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonche’ gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l’articolo 22, nonche’ gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a
decorrere dal 1° settembre 2018.

Pertanto, per il corrente anno scolastico, nulla è cambiato in merito all’esame di Stato di II grado e al rilascio del titolo o dell’attestazione di credito formativo agli studenti disabili.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri