UDIR, esami di Stato primo ciclo: nelle paritarie Presidente di Commissione può essere il coordinatore

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UDIR – Il titolo di studio si sta sempre più dequalificando: a tutti i livelli scolastici. Perché dopo i tentativi di eliminare il valore legale del diploma di maturità, adottati a più riprese e da più Governi di vari colori, di ridurre a quattro anni il percorso della scuola superiore senza però toccare l’obbligo scolastico né anticiparne l’avvio e di introdurre l’accesso alle prove d’Esame anche senza avere la sufficienza in tutte le materie, stavolta la spallata arriva per il primo ciclo:

attraverso i decreti attuativi specifici della Legge 107/2015, infatti, si è introdotta una norma che delega le funzioni di Presidente della commissione d’esame di primo grado d’istruzione delle scuole private al “coordinatore delle attività educative e didattiche”. Spodestando, di fatto, il dirigente scolastico da tale ruolo.

Entrando nel dettaglio, ad introdurre la novità è il comma 5 dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 741 del 3 ottobre scorso (relativo alla sezione Sedi di esame e Commissioni del primo ciclo d’Istruzione), attraverso il quale l’amministrazione centrale ha stabilito che “per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all’articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83”.

Verificando tale decreto, il n. 83 di dieci anni fa, si scopre che per il primo ciclo a prendere le veci del preside saranno dei docenti anche non necessariamente laureati. Il Miur aveva in effetti definito che “per il coordinamento delle attività educative e didattiche la scuola paritaria si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell’Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di primo e secondo e grado il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente”.

Ma ad introdurre la novità è anche la Circolare Miur 1865 del 10 ottobre 2017: nella parte riguardante l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, al comma 2, viene indicato agli istituti interessati che “per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative c didattiche”.

“Questo significa – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir – che dal corrente anno scolastico, quindi in occasioni degli Esami conclusivi del prossimo mese di giugno, a fungere da responsabile per il rilascio del titolo di Stato di questi istituti sarà a tutti gli effetti un dipendente di chi gestisce la scuola privata. E non più il preside di un istituto pubblico che per il suo ruolo super partes offriva ampie garanzie sulle modalità di svolgimento delle prove, delle valutazioni e del rilascio del titolo di studio. Ciò varrà sia in Italia che all’estero. È chiaro che come sindacato faremo le nostre rimostranze per tornare a dare solo ai presidi le funzioni di Presidente della commissione degli istituti privati”.

“Non ci vuole un esperto in materia – continua il presidente Udir – per sostenere che si tratta di un evidente passo sbagliato che indirizza il rilascio dei diplomi verso una riduzione della loro portata e spendibilità. Inoltre, sgancia ulteriormente la professione del dirigente scolastico dalla sua funzione prima, quella di operare per il buon andamento organizzativo e didattico della Scuola, per ingolfarlo invece sempre più di compiti e responsabilità di carattere burocratico e amministrativo. Il tutto, in cambio di stipendi da impiegato e progressioni addirittura al contrario, visto che i compensi dei presidi di alcune regioni sono destinati addirittura a diminuire”, conclude Pacifico.

Udir ritiene che, assieme alla protesta ad oltranza, l’unica via percorribile sia oggi quella di ricorrere in tribunale: a tale scopo chiede ai dirigenti scolastici che non vogliono soccombere agli aumenti farsa di aderire al ricorso gratuito al giudice del lavoro per il recupero del FUN, contro il taglio della retribuzione di posizione e di risultato dal 2011 al 2015 (in modo da ottenere la corresponsione della retribuzione di posizione-quota variabile e la retribuzione di risultato maggiorate della quota spettante al ds delle risorse indebitamente sottratte al Fun dall’anno scolastico 2011/2012 fino all’a.s. 2015/2016, nonché riconoscere in via permanente quanto indebitamente sottratto nell’a.s. 2015/2016). Altresì, il ricorso Udir serve anche per il recupero erariale imputabile agli effetti dei Contratti integrativi regionali.

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