Esami di Stato I grado: cos’è previsto per alunni con DSA e con BES

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Gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione sono ormai ai nastri di partenza, con gli alunni che dovranno svolgere 3 prove scritte e un colloquio.

Vediamo in questa scheda cos’è previsto per i candidato con DSA e BES, ricordando dapprima le prove che dovranno affrontare.

Prove

L’esame si articola in tre prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:

  • prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
  • prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
  • prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera studiata.

Alunni con DSA

Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

✓ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
✓ uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame;
✓ dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, inoltre, la sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall’insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

Alunni con BES

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati ) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste misure dispensative.

Il Miur, nel corrente anno scolastico, con la nota de 4 aprile 2019, ha integrato quanto indicato con le precedenti note, prevedendo quanto segue:

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Gli alunni con BES certificati, dunque, potranno usufruire di strumenti compensativi se per gli stessi è stato predisposto un PDP e se tali strumenti sono in esso previsti.

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