Esami di Stato 2017 II grado: acquisizione d’ufficio dati di chi non ha presentato domanda pur avendo obbligo

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Il Miur ha posto al 27 marzo alle ore 14.00 il termine ultimo per la presentazione della domanda per partecipare agli Esami di Stato 2017 secondaria II grado in qualità di Presidente o commissario esterno. La procedura per chi, pur essendo obbligato, non ha presentato la domanda entro i termini previsti.

La scheda di partecipazione, modello ES1, andava prentata tramite Istanze on line .

Il Miur ha ricordato nella circolare che la presentazione della domanda costituisce un obbligo di istituto e che spetta ai Dirigenti Scolastici degli istituti statali di istruzione secondaria di II grado verificare l’avvenuta presentazione della scheda da parte di tutti i docenti aventi l’obbligo e procedere, comunque, all’eventuale acquisizione dei loro dati d’ufficio.

Erano obbligati alla presentazione della scheda:

  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
  • i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che insegnano nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Si richiama l’attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni, nonché degli Uffici Scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza (ove ritenute necessarie, gli Uffici Scolastici periferici e i dirigenti scolastici richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni).

Per i docenti che, pur avendone l’obbligo, non hanno presentato l’istanza, la segreteria scolastica procederà a compilare la scheda.

Esami di Stato II grado, guide, consulenza e normativa. Requisiti commmissari, presentazione domande, messa a disposizione, esempi seconda e terza prova

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