Esami di maturità, come si attribuiscono i crediti formativi: documentazione da presentare

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L’attribuzione dei crediti formativi è disciplinata dal DM n. 49/2000  che rinvia, per alcuni aspetti, al DPR n. 323/98 e al DM n. 42/2007, come si evince dalla lettura delle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli esami di Stato.

L’attribuzione dei crediti formativi è disciplinata dal DM n. 49/2000  che rinvia, per alcuni aspetti, al DPR n. 323/98 e al DM n. 42/2007, come si evince dalla lettura delle annuali ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli esami di Stato.

I crediti formativi vanno ad integrare il credito scolastico, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti.

Per i candidati esterni, come prevede l’articolo 1 del DM n. 42/2007, la commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.

Quali sono le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi?

La risposta è fornita dall’articolo 1 del DM n. 49/2000, secondo cui le esperienze in questione sono quelle realizzate al di fuori della scuola di appartenenza e consistenti in attività  culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, attività attinenti all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport.

Quali sono i criteri di valutazione?

Come detta l’articolo 12 del DPR n. 323/98, dalle suddette esperienze devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.

Il criterio principale, in base al quale valutare le esperienze che danno luogo all’attribuzione di crediti formativi, è dunque la coerenza dell’esperienza svolta con il corso di studio seguito; tale coerenza può essere riscontrata nell’omogeneità tra i contenuti del corso di studio e i contenuti tematici dell’attività svolta.

Quali organi sono preposti alla valutazione dei crediti formativi?

La valutazione è di competenza:

  1. del consiglio di classe per i candidati interni;
  2. della commissione d’esame per i candidati esterni.

I consigli di classe, nel valutare i crediti formativi, devono attenersi ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti (oltre a quelli generali sopra illustrati), in modo da assicurare omogeneità valutativa tra i diversi consigli di classe della medesima scuola, e agli obiettivi formativi ed educativi caratterizzanti l’indirizzo di studi.

La commissione deve attenersi anch’essa ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti per i candidati interni (oltre a quelli generali sopra illustrati) e agli obiettivi formativi ed educativi caratterizzanti l’indirizzo di studi.

Consigli di classe e commissioni, inoltre, possono avvalersi del supporto dell’amministrazione scolastica e dell’Osservatorio nazionale, di cui all’articolo 14 del DPR n. 323/98.

Quale documentazione deve essere presentata per il riconoscimento dei crediti formativi? Entro quale data?

La documentazione, relativa all’esperienza che dà luogo all’attribuzione dei crediti formativi, deve essere rilasciata (articolo 3 del DM n. 49/2000) dagli enti,  associazioni o istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza medesima.

Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare italiana (articolo 12 comma 3 del DPR 323/98), eccetto nei casi in cui siano state stipulate apposite convenzioni o accordi internazionali (articolo 3 comma 2 DM 49/200).

Le certificazioni conseguite nel settore linguistico in Paesi stranieri, ai fini della legalizzazione devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento; devono, inoltre, riportare il livello competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione (articolo 3 comma 3 DM 49/2000).

Non necessitano di legalizzazione le certificazioni conseguite in Italia presso enti riconosciuti nei Paesi di riferimento (articolo 3 comma 4 DM 49/2000).

Le certificazioni, relative ad attività lavorative, devono riportare  l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza o le norme che escludano l’obbligo di detti versamenti (articolo 12 comma 2 DPR 323/98).

La sopra illustrata documentazione deve essere presentata (all’Istituto sede di esami) dai candidati sia interni che esterni entro il 15 maggio.

Ricordiamo, infine, che per i candidati esterni, relativamente all’attribuzione dei credi formativi, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore (articolo 1 comma 3 DM 49/2000).

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