Esami del I ciclo: il docente di sostegno fa parte della commissione d’esame anche se l’allievo in disabilità non viene ammesso

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I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

L’O.M. 90/2001 all’art. 9/13 precisa che “In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d’esame previste dall’art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977”.

All’art. 11 (Disposizioni finali) dispone che “ I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119”.

Pertanto il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile), anche se supplente fino al termine delle lezioni, partecipa allo scrutinio finale e “d’ufficio” fa parte della commissione d’esame.

Per quanto riguarda la valutazione in sede di scrutinio, ricordiamo:

  • l’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 :

“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

  • gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 :

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

  • I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;
  • Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

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