Esame maturità, la correzione e valutazione delle prove scritte deve essere collegiale

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Al termine della terza prova scritta e prima di iniziare i colloqui d’esame, la commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

La correzione delle prove scritte deve essere effettuata collegialmente e le commissioni d’esame, come prevede l’art.20 comma 7 dell’OM 350/2018, possono procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari secondo il DM n.319 del 29 maggio 2015, relativo alla “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”.

Il DM n. 358 del 18 settembre 1998 è ancora in vigore limitatamente ai corsi sperimentali del previgente ordinamento.

Per la terza prova scritta, in considerazione della sua struttura pluridisciplinare, la correzione deve essere effettuata collegialmente dalla commissione e non per aree disciplinari

Per la valutazione delle prove scritte, come stabilisce l’art.20 comma 2 dell’OM n.350/2018, la commissione dispone di 15 punti massimi per la valutazione di ciascuna prova per un totale di 45 punti; a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

L’attribuzione del punteggio per ogni prova scritta deve essere effettuata dalla commissione d’esame al completo. I criteri da seguire per la valutazione e relativa attribuzione del punteggio, sono indicati nel comma 3 del succitato art.20 dove si sottolinea che le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle singole prove di ciascun candidato.

I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato.

In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.

Tutta la procedura relativa alla correzione e valutazione delle prove scritte deve essere opportunamente verbalizzata con dettagli e motivazioni.

Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

Il verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998:

La certificazione rilasciata in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d’esame”

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. La commissione d’esame, nel determinare il calendario delle operazioni, delibera se la pubblicazione debba avvenire congiuntamente o distintamente per ciascuna classe/commissione. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

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