Esame di Stato II grado alunni DSA: ammissione, misure compensative e prova lingua straniera

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Quali misure compensative o dispensative, nell’ambito dell’esame di Stato, sono previste per gli studenti con disturbi specifici d’apprendimento? Che prove svolgono gli studenti con DSA dispensati dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della medesima?

Rispondiamo ai succitati quesiti, posti alla luce della riforma dell’esame di Maturità, facendo riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018.

Ammissione all’esame

I candidati con disturbi specifici d’apprendimento certificati (ai sensi della legge n. 170/2010) sono ammessi all’esame di Stato sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e secondo quanto previsto per tutti gli altri studenti, quindi se in possesso dei requisiti di seguito riportati:

  • obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
  • conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
  • voto di comportamento non inferiore a sei decimi;

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.

Piano Didattico Personalizzato (PDP)

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nel PDP.

Prove scritte

Nello svolgimento delle prove scritte i candidati con DSA possono disporre di:

  • tempi più lunghi;
  • strumenti compensativi utilizzati per le verifiche durante l’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (senza pregiudicare la validità delle prove medesime).

Candidati dispensati dalle prove scritte di lingua straniera

I candidati con DSA, che sono stati dispensati dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, nel caso in cui la stessa sia oggetto della seconda prova scritta, svolgono una prova orale sostitutiva predisposta dalla commissione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Candidati esonerati dall’insegnamento delle lingua straniera

Nel caso di candidati esonerati dall’insegnamento della lingua straniera (ciò avviene in caso disturbo d’apprendimento grave anche in comorbilità con altre patologie, risultanti da apposita certificazione, e su richiesta della famiglia), gli stessi seguono un percorso differenziato e in sede d’esame svolgono prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo.

Pubblicazione esiti

L’indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell’attestazione e non nelle tabelle pubblicate all’Albo dell’istituto.

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