Esame di Stato 2017/18: se non svolgi alternanza scuola-lavoro sarai comunque ammesso. Le FaQ

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Il Miur ha diramato una serie di FAQ sulla valutazione dell’alternanza scuola lavoro già dall’a.s. 2017/18.

Candidati interni agli esami di Stato a.s. 2017/2018

Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

AMMESSI ANCHE SENZA AVER SVOLTO TUTTE LE ORE

Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del
percorso di studi.

Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. E’ il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i
quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari.

Candidati esterni agli esami di Stato degli anni 2017/2018

I candidati esterni all’esame di Stato dell’anno scolastico 2017/2018 dichiarano e documentano, alla scuola alla quale sono stati assegnati e comunque entro l’inizio dell’esame preliminare, le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo). Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene conto della correlazione delle suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

Candidati interni agli Esami di Stato 2018/19

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 62/2017 dispone, inoltre, che “in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro” riepilogate nel “curriculum dello studente”, di cui la Commissione di esame tiene conto nello svolgimento dei colloqui e che costituisce, ai sensi del successivo articolo 21, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato.

L’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 62/2017 prevede, infine, che “nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi”

Candidati esterni agli Esami di Stato 2018/19

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilabili costituirà anche per i candidati esterni requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di prossima emanazione.

Studenti atleti di alto livello agonistico

Queste le categorie di atleti di “Alto livello”, per i quali è accertata la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate a quelle di alternanza scuola lavoro

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche giovanili, del Quadriennio 2017-2020.

3. Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento.

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati: – Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e B); – Pallacanestro serie A1, A2, B, Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza.

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A1 e A2. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e A1, A2 e B1 femminile.

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento

LE FAQ MIUR

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