Esame di Stato 2019/20 per candidati esterni: presentazione domande, termini e modalità

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Con la nota n.22110 del 28/10/2019, il MIUR ha esplicitato le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico 2019/20.

Gli interessati possono essere sia candidati interni che candidati esterni.

Se i candidati interni sono gli studenti frequentanti, nella scuola sede d’esame, l’ultimo anno di corso o gli studenti frequentanti la penultima classe che risultano avere i requisiti per l’abbreviazione per merito, i candidati esterni sono studenti non frequentanti la scuola, che per presentare domanda devono possedere specifici requisiti

Candidati esterni: quali requisiti?

Come chiarisce la nota ministeriale 22110/2019, che fa riferimento al d. lgs n.62/2017, possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs n. 226 del 2005

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020

Esame preliminare candidati esterni: quando è previsto?

I candidati esterni che non risultano avere la promozione all’ultima classe, per poter essere ammessi a sostenere l’esame di Stato, devono sostenere un esame preliminare, come chiarisce la succitata nota ministeriale nel paragrafo 1.B, come di seguito indicato

“[….] L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno [….]”

L’esame preliminare, come chiarisce la nota esplicativa 1), è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

Sostengono, inoltre, l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.

Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe.

L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

Quando non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato?

Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei seguenti casi:

-nell’ambito dei corsi quadriennali

-nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti

-negli indirizzi di cui all’art. 3 comma 2 del DPR n.89/2010 (percorsi liceali delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo), considerata la peculiarità di tali corsi di studio

-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto EsaBac ed EsaBac techno

(DM n.95/2013 e DM n.614/2016)

– nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il MIUR e le predette Province autonome.

I candidati esterni, inoltre, non possono essere in ogni caso ammessi a sostenere l’esame di Stato già superato per lo stesso indirizzo, in sintonia con quanto precisato nella nota ministeriale:

“ [….] Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo

Presentazione domanda: termini e modalità

La domanda di ammissione all’esame di Stato deve essere presentata dai candidati esterni all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, entro il 30 novembre 2019.

Alla domanda , con la quale devono essere fornite tutte le indicazioni ed elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n.445/2000, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza.

I candidati esterni devono indicare nella domanda tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Si sottolinea che tali richieste di opzione possono essere soddisfatte solo previa verifica, da parte dell’Ufficio scolastico regionale competente, della omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n.62/2017.

I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione anche la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Il modello di domanda da utilizzare viene fornito dal MIUR come allegato (Allegato2 ) alla nota ministeriale n.22110 del 28/10/2019

Presentazione domanda oltre i termini

In presenza di gravi e documentati motivi che possono giustificare il ritardo nella presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato da parte dei candidati esterni, possono essere prese in considerazione, dagli Uffici scolastici regionali, eventuali domande tardive, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2020.

Gli studenti che si ritirano dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 20 marzo 2020.

In questi casi gli Uffici scolastici regionali devono dare immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.

Trasmissione documentazione alle scuole

Come sottolinea la nota ministeriale la trasmissione alle singole istituzioni scolastiche di tutta la documentazione relativa ai candidati esterni a esse assegnati deve avvenire in tempi congrui, al massimo entro 20 giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio scolastico regionale delle domande di partecipazione delle varie categorie di candidati esterni. Ciò al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere in tempi adeguati le attività di competenza.

Tassa per esame e contributo per prova pratica: anche i candidati esterni sono tenuti al pagamento

Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Per quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni, esso deve essere ffettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale.

Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

In caso eventuale di cambio di assegnazione d’istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

Assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici: quali criteri?

Gli Uffici scolastici regionali, ai quali devono essere indirizzate le domande di partecipazione all’esame di Stato da parte dei candidati esterni, una volta verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione all’esame, provvedono all’assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici

L’assegnazione deve essere effettuata garantendo un’omogenea distribuzione dei candidati esterni sul territorio al fine di evitare squilibri e problemi organizzativi nel funzionamento delle commissioni.

I candidati sono assegnati agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell’ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.

Gli Uffici scolastici regionali comunicano agli interessati l’esito della verifica, indicando, in caso positivo, la scuola di assegnazione.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati , come stabilisce l’art.16 comma 4 del d.lgs. 62/2017.

Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.

Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, l’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza del candidato, acquisita ogni utile notizia, provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

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