Esame di Stato 2018/19: tempistica. Indicazioni seconda prova, le novità

WhatsApp
Telegram

Con la C M n.3050 del 14/10/2018, avente come oggetto “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative”, il MIUR sottolinea le importanti innovazioni apportate alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, dal decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017.

Nuove disposizioni: quando entrano in vigore?

Le disposizioni previste nel succitato decreto legislativo, per quanto concerne la scuola Secondaria II grado, sono entrate in vigore con decorrenza 1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26 comma 1:

“[….] Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l’articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018

Requisiti ammissione esame: prorogati i termini per alcuni

Con il DL n.91 del 25 luglio 2018, convertito nella Legge n.108 del 21 settembre 2018, viene stabilita una proroga dei termini indicati nel succitato art.26 e si prevede il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni:

– la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;

– lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.

Requisiti ammissione esame: confermati gli altri

Restano, invece, immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017, come di seguito indicati:

– l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;

– il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

Disposizioni applicative e tempistica

La recente C M n.3050/2018 ribadisce in modo esplicito i passaggi volti all’applicazione delle nuove norme, con relativa tempistica, così come indicati in modo puntuale dal d.lgs. n. 62/2017.

In particolare viene segnalata la tempistica relativa alle disposizioni riguardanti i seguenti importanti elementi dell’esame di Stato:

  • le materie oggetto della seconda prova e le modalità organizzative del colloquio d’esame
  • le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari
  • i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente
  • la predisposizione della seconda prova negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale

Materie seconda prova e organizzazione colloquio d’esame

Il decreto ministeriale che definisce, nell’ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio, dovrà essere emanato entro il mese di gennaio, come previsto dall’art. 17, comma 7 del d.lgs. n. 62/2017:

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie

caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9”

Svolgimento esami di Stato: modalità organizzative ed operative

L’ordinanza ministeriale che fissa le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminare dovrà essere emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni, come prevede l’art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 62/2017:

Con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari”

Diploma finale e curriculum studente: modelli

Il decreto ministeriale che adotta i modelli del diploma finale e del curriculum dello studente dovrà essere emanato entro il mese di marzo, in sintonia con l’art.. 21 commi 1-2-3 del d.lgs. n. 62/2017, dove si indicano le informazioni che devono essere attestate per ogni studente che supera l’esame di Stato:

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma e’ allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Predisposizione della seconda prova nei percorsi di istruzione professionale

Entro il mese di gennaio dovranno essere fornite alle commissioni d’esame operanti negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, specifiche indicazioni sulla predisposizione della seconda prova d’esame.

Si tratta di importanti indicazioni necessarie alle commissioni d’esame in considerazione del fatto che, negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, la seconda prova avrà carattere pratico e che parte di essa dovrà essere predisposta dalla stessa commissione, in coerenza con la specificità del PTOF, come prevede l’art.17, comma 8 del d.lgs. n. 62/2017

Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova

ha carattere pratico ed e’ tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e’ predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica”

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri