Esame di Stato 2016/17: l’ordine con cui saranno valutate le domande di Presidenti e commissari esterni

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L’ordine con il quale saranno valutate le domande per la partecipazione agli Esami di Stato in qualità di Presidente di commissione o di Commissario esterno, domande presentate nel portale ministeriale Istanze online mediante il modello ES-1, è evidenziato nella C.M. n.2/2017 nel paragrafo 2.d.c. per quanto riguarda la nomina dei Presidenti e nel paragrafo 2.d.d. per la nomina dei Commissari esterni.

L’assegnazione dell’incarico sarà, quindi, condizionata dalla posizione giuridica occupata dal richiedente, che dovrà essere indicata nel modello di domanda nella sezione specifica dove sarà necessario barrare la casella corrispondente alla posizione di appartenenza

SEZIONE POSIZIONE GIURIDICA

In relazione alla posizione giuridica di appartenenza si potrà partecipare all’assegnazione dell’incarico richiesto secondo un preciso ordine di priorità come indicato nell’Allegato 6 –  PRIORITA’ AI FINI DELLA NOMINA DEI PRESIDENTI e nell’Allegato 7 – PRIORITA’ AI FINI DELLA NOMINA DEI COMMISSARI come di seguito riportati

Allegato 6  – PRIORITA’ AI FINI DELLA NOMINA DEI PRESIDENTI

LE NOMINE RELATIVE ALLA FIGURA DEL PRESIDENTE di commissione coinvolgono prioritariamente i dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali d’istruzione secondaria di II grado, i dirigenti scolastici in servizio presso istituti comprensivi statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di II grado e i dirigenti scolastici in servizio nei  convitti nazionali ed negli educandati femminili (posizione giuridica A), obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione(Modello ES-1).

Tali nomine sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune ed alla provincia di servizio e/o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate nella scheda di partecipazione.

Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d’ufficio dei dirigenti scolastici che si trovano nella posizione giuridica A nell’ambito del comune, e, poi, della provincia.

Successivamente alle nomine d’ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici appartenenti alla posizione giuridica A, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e
provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a Presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nella scheda di partecipazione. Anche in questo caso è data, comunque, priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.

A seguire, si procede alla nomina d’ufficio, nell’ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti (ad esclusione di quelli con la posizione giuridica A in quanto già trattati dalla procedura).
Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio, e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.

L’assegnazione d’ufficio è effettuata considerando l’eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell’ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell’opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Allegato 7  – PRIORITA’ AI FINI DELLA NOMINA DEI COMMISSARI


LE NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI sono disposte prioritariamente per gli aspiranti individuati nell’Allegato 7 con i numeri da 1 a 6, corrispondenti alle posizioni giuridiche C-D-E-F-H-I del modello ES-1.
Le sedi esprimibili possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta sevizio) ed i comuni della provincia di servizio o residenza, purché compresa nella regione di servizio, e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.

Le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine di criteri:

1. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nel comune di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
2. d’ufficio, sulle sedi d’esame relative al comune di servizio e/o residenza;
3. a domanda, sulle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d’ufficio, sulle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opererà sulla provincia di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Alle sopraindicate fasi 1, 2, 3, e 4 partecipano, in prima istanza, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine dell’attività didattica in possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame o della idoneità di cui all’articolo 2 della legge n. 124/1999.

In caso di ulteriore necessità per vacanza dei posti nelle commissioni, la procedura prende in considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli (descritto con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell’allegato n. 7). Le nomine sono disposte nell’ordine già indicato seguendo nuovamente le fasi 1, 2, 3 e 4 sopradescritte.

Qualora, al termine dell’assegnazione delle sedi agli aspiranti abilitati o non in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare, le stesse fasi territoriali sono ulteriormente effettuate per le seguenti categorie di aspiranti, indicate ai punti 11 e 12 dell’allegato 7:

  • docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso);
  • docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d’istruzione secondaria di II grado e siano in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame ovvero dell’idoneità di cui all’articolo 2 della legge n. 124/1999 (corrispondenti alle posizioni giuridiche “L” ed “M” del modello ES-1).

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte sono assegnati direttamente dal Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente. Tali posti non possono essere assegnati ad aspiranti fuori dell’ambito provinciale.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. n. 6/2007, la preferenza nella nomina dei Presidenti e dei Commissari esterni, nell’ambito della categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6 del succitato decreto ministeriale, a parità di situazione e nell’ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall’anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. Per i docenti a tempo determinato l’anzianità di servizio è quella non di ruolo.

A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall’anzianità anagrafica.

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