Esame di maturità 2018: voto finale, lode, certificazioni competenze e rilascio diplomi. Le info utili

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In seguito allo svolgimento di tutte le prove d’esame e alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli degli eventuali candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva, ciascuna commissione si riunisce per attivare tutte le operazioni finalizzate alla valutazione finale e alla sua formalizzazione mediante la predisposizione dei relativi atti.

Attribuzione del voto finale

A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100

Integrazione del punteggio

Fermo restando il punteggio massimo di 100/100, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati in sede di riunione preliminare, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari ad almeno 70 punti.

Attribuzione della lode

La Commissione all’unanimità può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire dell’integrazione prevista dall’art. 11 comma 4 del D.P.R. n.323/1998, dove si stabilisce quanto segue:

Fermo restando il massimo dei 20 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento

c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe.

d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame con voto unanime della commissione d’esame

Certificazione delle competenze

La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione previsto nel DM n.26 del 3 marzo 2009

La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa.

Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito“.

I certificati rilasciati dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati , devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

Rilascio dei diplomi

Il rilascio dei diplomi è competenza dei Presidenti delle commissioni d’esame. Nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i Presidenti medesimi delegano il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

Nell’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato non deve essere apposta la dicitura prevista per i certificati in quanto, come esplicitato nell’art.27 comma 15 dell’ OM n.350/2018, il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio

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