Ennesima bocciatura del Tar Molise alle classi “in batteria”

Di Lalla
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Avv. Marcella Ceniccola – Soddisfazione degli avv.ti Michele Coromano e Marcella Ceniccola. Siamo ormai a quattro pronunce del Tar Molise contro l’accorpamento di classi, disposto in violazione di norme igieniche e di sicurezza.

Avv. Marcella Ceniccola – Soddisfazione degli avv.ti Michele Coromano e Marcella Ceniccola. Siamo ormai a quattro pronunce del Tar Molise contro l’accorpamento di classi, disposto in violazione di norme igieniche e di sicurezza.

L’ultimo caso riguarda il provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale di accorpamento delle classi quarte dell’Istituto tecnico economico “L. Pilla” di Campobasso in due sole sezioni, con soppressione della sezione C.
Le due uniche classi quarte avrebbero accolto, rispettivamente, 29 e 30 alunni: troppi, secondo il Tar Molise, che – con decreto n. 174 del 21 settembre 2011 – ha sospeso il provvedimento, ribadendo il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.

Gli avvocati Michele Coromano e Marcella Ceniccola – che hanno curato anche questo ricorso, accanto a quelli del Liceo classico di Campobasso, del Liceo scientifico di Riccia (Cb) e del Liceo scientifico di Larino (Cb) – si ritengono soddisfatti per l’ennesimo risultato ottenuto.

Nel commentare la pronuncia del Tar, i legali ricordano i criteri che devono essere osservati nella formazione delle classi: “Nel quadro normativo scolastico, un problema ampiamente discusso è costituito dalla fissazione del numero minimo e massimo di alunni per classe.

Il dibattito dottrinario riguarda, in particolare, la ricognizione di tutte le norme e i criteri legislativi a cui il Dirigente scolastico deve attenersi all’atto della formazione delle classi in ciascun Istituto scolastico. Orbene, nell’ambito delle innovazioni introdotte con la riforma Gelmini, è stato emanato anche un regolamento (D.P.R. n. 81/2009), contenente norme relative al dimensionamento della rete scolastica.

Tale regolamento ha innalzato di una unità il numero massimo di alunni per classe, disponendone l’applicazione dal 2010/2011. I nuovi limiti massimi sono così determinati: scuola infanzia 26, primaria 26, secondaria di I grado 27, secondaria di II grado 30 (e “non meno di 27”, precisa il D.P.R. n. 81/2009). Si tratta di limiti massimi che, per effetto dell’art. 4 dello stesso regolamento, possono aumentare fino al 10% in sede di organico di fatto. In altri termini, i parametri citati possono arrivare ora al massimo di 29 bambini per sezione nella scuola dell’infanzia, a 29 alunni nelle classi di primaria, a 30 in quelle di I grado e a 33 nelle classi delle superiori, salvo alcune situazioni straordinarie regolamentate.

Tuttavia, tali norme devono necessariamente coordinarsi con criteri normativi previgenti. A riguardo, un primo criterio normativo, ai fini della formazione delle classi, è costituito senz’altro dal rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni/superficie che risale al Decreto ministeriale del 18/12/1975, recante norme tecniche relative all’edilizia scolastica, norme ancora in vigore in quanto richiamate dall’art. 5 comma 3 della legge n. 23/1996. In riferimento alla funzionalità didattica, il suddetto decreto prevede – per garantire condizioni igieniche e sanitarie compatibili con l’attività didattica – i seguenti standard minimi di superficie: 1,80 mq/alunno nelle scuole materne, elementari e medie e 1,96 mq/alunno nelle scuole superiori.

Altro criterio vigente è quello previsto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 26/08/92 (“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”), secondo il quale le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone (compresi alunni ed insegnanti). Si ricorda, infine, che resta in vigore il D.M. 21/06/1996 n. 292, che individua il dirigente scolastico come “datore di lavoro”, attribuendogli tutti gli obblighi e le relative responsabilità per l’attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dapprima dal D.lgs. n. 626/94 e ora dal D.lgs. n. 81/08. In definitiva – come sta ribadendo più volte il Tar Molise – l’accorpamento delle classi, attuato in base alle nuove norme di cui al Decreto Gelmini, può essere sì disposto, ma a condizione che siano rispettati tutti gli altri parametri normativi ancora in vigore in materia di sicurezza ed igiene scolastica”.

ntanto, le pronunce dei giudici amministrativi molisani stanno assumendo risonanza nazionale, nell’ambito della problematica del sovraffollamento delle aule, comune a migliaia di scuole italiane.

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