Emergenza Covid – 19, nulla cambia per il personale ATA. A scuola solo per esigenze indifferibili

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Anief – La Nota Ministeriale del 15/05/2020 n. 682 nulla ha cambiato per il personale Ata. Si continua come stabilito dai DPCM, decreti e note precedenti.

La funzionalità della scuola va garantita solo nei servizi essenziali e indifferibili. L’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, è stabilito che la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano essere svolte in modalità agile.

Viene precisato ancora una volta che fino a ulteriori avvisi la presenza del personale deve avvenire per esigenze indifferibili e nelle condizioni di sicurezza previste.

Le Istituzioni scolastiche che saranno sede di esame di Stato in presenza dovranno comunque osservare tutti i parametri di sicurezza e le effettive esigenze del personale da richiamare in servizio per lo svolgimento degli esami. Alla luce di quanto già descritto nelle note Ministeriali, il Sindacato Anief sottolinea che i dirigenti scolastici devono porre grande attenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute, nella fase dell’organizzazione del lavoro del personale Ata coinvolto. Devono rispettare il numero minimo previsto dalla 146/90 recepito dalla contrattazione interna d‘istituto, del personale ATA necessario per garantire il servizio.

Ricordiamo che la corretta applicazione evita l’innalzamento della curva epidemiologica. Ricordiamo, inoltre, che le misure di contenimento hanno come obbiettivo la tutela della vita delle persone. In caso di inosservanza le responsabilità del dirigente scolastico, sono potenzialmente penali per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o la morte del lavoratore.

Le Rsu e i Tas Anief vigileranno sulla corretta condotta tenuta dalle istituzioni scolastiche. Chiediamo a tutto il personale Ata di segnalare alle sedi territoriali eventuali inosservanza delle disposizioni sopracitate.

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