Emergenza Coronavirus, quali tutele per personale ATA dispensato dal servizio?

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Personale ATA: quali tutele per i lavoratori che usufruiscono dell’art. 1256 del C.C.? 

Con nota del 10 marzo 2020 il Ministero ha disciplinato il lavoro del personale ATA durante l’emergenza Coronavirus.

Tutto il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Ma è proprio vero che il lavoratore che non è impegnato in lavoro agile può godere di tutte le tutele di un lavoratore in servizio?

• Infortuni sul lavoro,
• malattia professionale,
• morte sul e per lavoro.

Qualora il dipendente si ammalasse, o subisse un infortunio, o fosse infettato da COVID-19, o morisse in casa in orario di lavoro avrebbe diritto ai benefici di legge?

Quali sono le differenze tra chi fa il lavoro agile o lo smart working alternando turnazioni in presenza e chi è a casa con articolo 1256 del C.C?

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.

Considerato che non tutti i lavoratori della scuola hanno potuto avvalersi della modalità di lavoro agile, e visto che la situazione potrebbe protrarsi ancora a lungo prospettandosi anche per il prossimo anno scolastico la DAD per alunni e docenti e smart working per il personale di segreteria, quali sono i profili professionali che potrebbero essere penalizzati qualora quegli istituti di tutela dei lavoratori non potessero applicarsi a chi è a casa con articolo 1256?

Ecco chi ne potrebbe uscire danneggiato:
• una parte di collaboratori scolastici,
• gli assistenti tecnici che non appartengono a un laboratorio di informatica,
• i guardarobieri,
• gli infermieri,
• i pendolari,
• i lavoratori con bambini piccoli,
• i lavoratori anziani o con patologie,
• gli immunodepressi.

Il Dirigente Scolastico, concede il lavoro agile, ove possibile agli assistenti amministrativi e ai tecnici che ne hanno fatto richiesta, deve inoltre adottare ogni forma di gestione flessibile del lavoro e solo dopo aver verificato tutte le possibilità, per porre rimedio alla mancata prestazione lavorativa, può fare ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile e cioè all’art. 1256.

Questi lavoratori prima di essere lasciati a casa, dispensati dal servizio, hanno dovuto ricorrere alla fruizione delle ferie residue anno precedente, in qualche caso alla cessione delle ore di straordinario maturate e in ultimo anche alle ferie anno corrente in particolare il personale supplente.

Il dirigente potrebbe e dovrebbe prendere in considerazione l’impiego e/o l’utilizzo in altra amministrazione pubblica, in analoghi profili professionali o con equivalenza di mansioni, del personale non utilizzato per attività indifferibili in presenza, lavoro agile o smart working e questo soprattutto per non costituire danno all’erario, per offrire a tutti i lavoratori pari opportunità, per non obbligarli a consumare le proprie ferie e per far acquisire loro nuovamente la possibilità di avvalersi di tutti i benefici, le tutele e i diritti di tutti i lavoratori dipendenti.

Tutto il personale può e deve essere utilizzato, anche nei propri comuni di residenza, nel caso di pendolari.

Mettiamo i lavoratori nelle medesime condizioni.

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