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Elezioni e scuole sede di seggio elettorale: come deve essere utilizzato il personale docente e ATA

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La chiusura della scuola per elezioni è equiparata a quella disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Può però accadere che non tutti i plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale, e quindi docenti e personale ATA legittimamente ci chiedono come e se devono essere utilizzati nel caso la loro sede di servizio non sia individuata sede di seggio.

Di seguito indichiamo la corretta procedura

Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti (non si tratta neanche di “sospensione delle lezioni” ma con i servizi di segreteria funzionanti, si tratta di attività didattica a tutti gli effetti).

Docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Le lezioni non dovranno essere sospese e docenti e ATA non potranno “rivendicare” il recupero delle ore prestate (per loro è regolare servizio).

Per ciò che riguarda invece il personale che non presta attività lavorativa perché la sede di servizio rimane chiusa in quanto individuata sede di seggio, vale tutto quanto abbiamo esplicitato nella premessa, con l’aggiunta di ciò che è indicato nell’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30): “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.

A nostro avviso, quindi, un’eventuale disposizione da parte del Dirigente (magari attraverso un ordine di servizio) che preveda la prestazione lavorativa di docenti e ATA, originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica è inesistente e illegittima, a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista nella Contrattazione d’Istituto ai sensi dell’art. 6/2 lett. h e m CCNL/2007. (es. tale previsione può contemplare il caso di una “rotazione” del personale ATA da un plesso ad un altro in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio).

Si è quindi del parere che il personale non in servizio nella propria sede potrà essere utilizzato nella sede che rimarrà aperta solo se ciò è espressamente previsto nella Contrattazione d’Istituto e di conseguenza tutto il personale può essere a conoscenza di questa possibilità.

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