Elemento perequativo, Inps: si computa per la pensione ma non per TFS/TFR

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L’Inps, con messaggio n. 3224 del 30 agosto 2018,  ha fornito dei chiarimenti in merito all’assoggettabilità contributiva, a fini pensionistici e per i trattamenti di fine servizio, della voce retributiva “elemento perequativo”, previsto nel CCNL 2016-2018 e introdotto per sostenere l’aumento stipendiale sino al 31 dicembre 2018.

Erogazione elemento perequativo

L’elemento perequativo è erogato con cadenza mensile per un periodo di tempo limitato, che va dal mese di marzo al mese di dicembre 2018.

Quando può essere corrisposto

L’elemento perequativo è corrisposto per periodi di lavoro superiore a 15 giorni, fatta eccezione per il personale della scuola e degli Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie. In quest’ultimo caso l’emolumento è corrisposto anche per periodi inferiori a 15 giorni.

Elemento perequativo e pensioni

L“elemento perequativo”, chiarisce l’Inps, è imponibile ai fini pensionistici e concorre, conseguentemente, anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché dell’Assicurazione sociale vita.

Il suddetto elemento, invece:

  • non è computabile né ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R.  n. 1092/1973, né tra le voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 503/1992 (quota A);
  • non rientra nel computo della cosiddetta “retribuzione virtuale”, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, nel caso di assenze per malattia;
  • non è computabile nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla, previste dal D.lgs. n. 151/2001, dalla legge  n. 104/92, dal D.L. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/08 e dal D.lgs n. 80/15.

Elemento perequativo e TFR/TFS

L’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.

Messaggio Inps

Pensioni, aumento assegno in seguito agli incrementi stipendiali 2016-2018

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