Effetti della sentenza della C.C. n. 41.

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Athena scuola – Ci vorrebbero mettere una toppa. Ma, nella foga, rischiano nuovi papocchi. Da ripristinare anche le riserve.

Athena scuola – Ci vorrebbero mettere una toppa. Ma, nella foga, rischiano nuovi papocchi. Da ripristinare anche le riserve.

L’emendamento della Lega al decreto Milleproroghe approvato venerdì scorso in commissione bilancio e affari costituzionali del Senato, che, se approvato in aula, congelerebbe le GAE per l’anno scolastico 2011/12, ci appare un rimedio peggiore del male che vorrebbe curare.

Per questa via l’inserimento a pettine non sarebbe più solo formale, non produrrebbe effetti solo giuridici pregressi per i ricorrenti , ma anche effetti esigibili da tutti, dal prossimo settembre, sia per le immissioni in ruolo che per il conferimento delle supplenze.

Con il riconoscimento conseguente di tutte le precedenze e di tutte le riserve. Questo vuol dire che su tutte le nomine in ruolo già disposte per 2009/10 e per il 2010/11, nonché su quelle da disporre per il prossimo anno, andrebbero ricalcolate le riserve.

Ma forse il senatore Pittoni, nella foga di mettere una toppa, si era distratto.

Quello che ci sconcerta, però, è l’affermazione del senatore leghista, ancora non smentita da nessuno, che sulla sua proposta di regionalizzazione del sistema di reclutamento “ le principali forze sindacali (Cgil esclusa) hanno manifestato disponibilità”.

Al punto in cui siamo, un altro papocchio sarebbe inammissibile. Un’altra figuraccia la Gelmini non se la può permettere. Nemmeno con l’avallo interessato di sindacati di comodo.

In attesa delle decisioni del MIUR , di seguito pubblichiamo una nota dell’avv. Marco Bianchini sugli effetti giuridici della sentenza n. 41 della C.C.

Ossevazioni in merito alla sentenza della Corte Costituzionale n.41/2011

La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l’abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l’annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa. Ne consegue che, fuori delle ipotesi, aventi carattere di eccezionalità, in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza stessa, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti.

Un primo corollario di questo assunto è che una sentenza della Corte Costituzionale statuisce soltanto per il futuro e non per il passato, facendo quindi salvi gli eventuali diritti acquisiti. Ciò significa che, in ipotesi di successione di legge, la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si è realizzata la situazione giuridica (i latini sintetizzavano in: tempus regit actum).

Una seconda conseguenza è che l’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza.

In altri termini una legge, anche se dichiarata incostituzionale, continua ad esplicare i suoi effetti per quei rapporti costituitisi prima della sentenza della Corte Costituzionale per un principio che può definirsi “di legalità”. La stessa legge dovrà comunque essere disapplicata per i rapporti non ancora costituiti o in corso di perfezionamento. Per cui non si può certo dire che la sentenza della Corte Costituzionale abroghi la legge. E’ noto, infatti, che una norma può essere abrogata da un’altra norma che sia di pari grado o di grado superiore e di emanazione legislativa. In ogni caso si avrà come risultato di ritenere, comunque, abrogata la norma incostituzionale nei confronti di eventuali nuovi rapporti o nei confronti di quelli in corso di costituzione e non ancora perfetti; sarà valida ed efficace, invece, per quelli perfezionatisi in momenti precedenti al giudizio della Corte Costituzionale.

Alla luce di tali osservazioni giuridiche, si può concludere quindi, sotto l’aspetto pratico, che tutti coloro che risultano ancora in termini (titolari di situazioni non perfezionate) per procedere nei confronti del MIUR al fine di ottenere l’inserimento a pettine (ovvero chi ha proposto ricorso tempestivamente ed ha ottenuto la sospensiva da parte del TAR Lazio) possono a questo punto (ove risultino penalizzati, nelle province indicate, dall’immissione in ruolo di colleghi aventi punteggio inferiore) procedere con il giudizio di ottemperanza, al fine di ottenere la rettifica della propria posizione in graduatoria e il riconoscimento giuridico del diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato con precedenza assoluta in ordine alle prossime immissioni in ruolo.

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