Educazione motoria alla primaria, ci saranno concorsi abilitanti regionali. Ecco come funzionerà

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Scadenza ravvicinata, finalmente, per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge su “Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria”. Si avvia a conclusione, dunque, questo lunghissimo iter che, lo sperano in molti, promuoverà nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla cre­scita armoniosa, alla salute, al benessere psi­co-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e stru­mento di apprendimento cognitivo.

Il testo è il risultato della discussione congiunta dei testi S.567, S.625, S.646, S.1027 con l’adozione proprio del testo base S. 992 da parte della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente in data 23 giugno 2020 che, fra l’altro, ha fissato termine per la presentazione degli emendamenti al 2 luglio 2020, alle ore 14:00.

La delega e i suoi limiti

Il Go­verno è delegato ad adottare, entro dodici mesi da quando andrà in vigore la legge, l’insegnamento curricolare dell’educa­zione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti princìpi e cri­teri direttivi:

a) riservare l’insegnamento dell’educa­zione motoria nella scuola primaria, a se­guito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso dei seguenti titoli di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equipa­rati alle predette lauree; laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-bis «Scienze della formazione primaria » unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di edu­cazione fisica, oppure a titolo di studio equi­ parato ai sensi del decreto del Ministr dell­l’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare l’insegnante di educa­zione motoria impegnato nella scuola prima­ria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

c) prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l’orga­nico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie;

d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo indivi­dualizzato, contenga specifiche indicazioni per l’espleta­mento dell’attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposi­zioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferi­mento all’organizzazione delle attività e de­ gli orari di effettuazione dell’insegnamento dell’educazione motoria;

f) prevedere che, dopo un periodo mas­simo di cinque anni di sperimentazione e al­l’esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell’insegnamento dell’educa­zione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione dell’insegnamento presso tutte le scuole primarie.

La storia del disegno di legge

Il disegno di legge in oggetto (A.S. n. 992) – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 2018 come testo risultante dall’unificazione di distinte proposte di legge (A.C. T.U. 523, 784, 914, 1221 e 1222) – conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe. Sull’intenzione di affidare l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria a laureati in “scienze motorie e sportive” si era espresso il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche, svolta l’11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte 7^ del Senato e VII della Camera.

Il rapporto Eurydice

Al riguardo, si ricorda che il Rapporto Eurydice Educazione fisica e sport a scuola in Europa del 2013 evidenziava che a livello primario l’educazione fisica può essere insegnata solo da docenti specialisti in Belgio (comunità francese e fiamminga), Bulgaria, Grecia, Spagna, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania e Turchia.

Gli insegnanti

Tuttavia, con specifico riferimento all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, l’art. 1, co. 20, della L. 107/2015 ha disposto che siano utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione. Si ricorda, inoltre, che la L. 136/2002 ha sancito l’ equiparazione, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali, dei diplomi (triennali) in educazione fisica rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma (ISEF) e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’art. 28 della L. 88/1958, alle lauree (di primo livello) afferenti alla classe 33 – Scienze delle attività motorie e sportive, istituita ai sensi del DM 509/1999. Successivamente alla nuova definizione delle classi di laurea ai sensi del DM 270/2004, la tab. 2 del D.I. 11 novembre 2011, emanato in attuazione dell’ art. 17 della L. 240/2010, ha equiparato alle lauree (di primo livello) della nuova classe L-22, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sia il diploma universitario (triennale) in scienze motorie (di cui alla L. 341/1990), sia le lauree conseguite ai sensi del DM 509/1999 (classe 33).

Le procedure abilitanti

La lettera a) prevede anche il superamento, ai fini dell’accesso all’insegnamento, di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Per quanto concerne i concorsi per l’insegnamento nella scuola primaria – che non sono abilitanti, in quanto l’abilitazione è acquisita con il conseguimento della laurea magistrale – l’art. 400 del d.lgs. 297/1994 dispone che i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza (ora, a seguito delle modifiche implicitamente derivanti dall’art. 4, co. 1- quater, lett. c), del D.L. 87/2018- L.96/2018) biennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel periodo di riferimento. L’indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell’ambito della regione di un’effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.

Lo stato giuridico

La lettera b) dispone L’equiparazione degli insegnanti di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria. Con riferimento allo stato giuridico si ricorda, in particolare, che, in base all’art. 28 del CCNL 29 novembre 2007 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, richiamato dall’art. 28 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016-2018, gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Le ore di servizio

In particolare, per gli insegnanti di scuola primaria, l’orario di insegnamento è pari a 22 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento si aggiungono 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati. La lettera c) prevede che la determinazione dell’organico degli insegnanti di educazione motoria sia effettuata in modo da garantire almeno due ore settimanali di insegnamento in ogni classe, comunque nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal comma 2. Al riguardo, si ricorda che, in attuazione dell’ art. 64 del D.L. 112/2008 ( L. 133/2008) – che ha previsto la ridefinizione, con regolamenti di delegificazione, dei curricoli nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari –, per il primo ciclo di istruzione è stato emanato il DPR 89/2009, il cui art. 4 ha previsto che il tempo della scuola primaria è svolto secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27 e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Le vigenti Indicazioni nazionali per il primo ciclo – che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole e che sono state emanate (in attuazione dell’art. 1, co. 4, del DPR 89/2009) con D.M. 16 novembre 2012, n. 254 – hanno individuato le discipline oggetto di insegnamento per tutto il ciclo, senza definire la quota oraria per ciascuna disciplina.

Le discipline d’insegnamento nella scuola Primaria

In base al combinato disposto dell’art. 2 del DM 254/2012 e delle Indicazioni nazionali, nella scuola primaria le discipline di insegnamento sono: italiano; lingua inglese; storia; geografia; matematica; scienze; musica; arte e immagine; educazione fisica; tecnologia; educazione civica. Per completezza, l’art. 1, co. 616, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il 5% dei posti per il potenziamento (previsti dalla L. 107/2015 e destinati, fra l’altro, in base all’art. 1, co. 7, lett. g), al potenziamento delle discipline motorie e allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport) è destinato alla promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria.

La copertura finanziaria

L’articolo 2 – recante copertura finanziaria – prevede che, all’attuazione della delega legislativa, si provveda nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 (comma 1). Alla copertura dei predetti oneri si provvede secondo quanto disposto dal successivo comma 2 ed in particolare: quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nello stato di previsione del MEF – nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» e della missione «Fondi da ripartire» – allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di pertinenza del MIUR (lettera a); quanto a 2,86 milioni di euro per l’anno 2019, a 4,16 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all’art. 49, co. 2, D.L. n. 66 del 2014 – recante riaccertamento annuale della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato – iscritto nello stato di previsione del MIUR (lettera b); L’art. 49 del D.L. 66/2014 ha dato l’avvio ad un programma straordinario di riaccertamento annuale della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato.

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