Educatori. Titolo accesso Laurea, CSPI: rinvio nuova norma. Osservazioni su 60 CFU laureati SFP

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Il decreto legislativo n 65/2017 ha modificato il titolo d’accesso ai servizi educativi per l’infanzia, puntando alla qualificazione universitaria del personale.

Questi i nuovi titoli d’accesso:

  1. laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
  2. laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, le cui modalità di svolgimento sono definito da apposito decreto ministeriale.

Il suddetto DM, volto a disciplinare il Corso di Specializzazione (60 CFU) per Laureati in Scienze della Formazione Primaria, ai fini dell’acquisizione della qualifica di Educatore dei Servizi educativi per l’Infanzia, è stato oggetto del parere del CSPI, espresso il 18 aprile 2018.

Il parere è stato positivo, previo accoglimento delle osservazioni avanzate.

Premessa

Il CSPI, in premessa, ricorda che il CUN ha già espresso un parere (non tenuto in considerazione dal Miur), in cui si chiede il rinvio di un anno del termine a decorrere dal quale sarà necessaria la laurea (o meglio le lauree suddette), per accedere ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 65/2017.

Rinvio nuove disposizioni

Il predetto rinvio, secondo il CSPI, sarebbe necessario a garantire la predisposizione in ambito universitario di offerte formative di qualità.

Il rinvio all’a.a. 2020/21 (invece che 2019/20), inoltre, consentirebbe agli
studenti iscritti della L19, nell’a.a. 2017/18, di completare il triennio senza dover successivamente ricorrere all’acquisizione di ulteriori 60 CFU.

In subordine,  il Consiglio chiede la salvaguardia dei diritti di quanti sono attualmente iscritti ai corsi di laurea L19 e LM -85 bis (in caso contrario, di fatto, solo gli studenti iscritti nell’a.a. 2017/18 risulterebbero in posizione non salvaguardata).

Osservazioni

Queste le osservazioni sollevate dal CSPI:

  • specificare all’articolo 2 la durata del corso di specializzazione (una annualità);
  • esplicitare che il riconoscimento economico delle attività svolte dai tutor esterni, così come per i tutor interni e le docenze frontali e laboratoriali, siano a carico dell’Università che organizzano i corsi.

Riguardo all’ammissione diretta al terzo anno:

  • sarebbe opportuno che gli studenti ammessi al 3 anno siano accolti sulla base di un piano di  studio personalizzato riconosciuto dall’Università che tenga conto degli  insegnamenti/crediti già acquisiti.
  • sarebbe inoltre necessario chiarire se vi debba essere un riconoscimento automatico solo nel caso di  eguaglianza dei CFU acquisiti nelle singole discipline da convalidare, senza entrare nel merito dei programmi svolti.

parere

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