Educatori servizi infanzia possono accedere ai 60 CFU. Chiarimenti APEI

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L’APEI – Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani – premesso che la Legge 205/2017, al comma 597 prevede che, coloro i quali non in possesso della Laurea L19, possano acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, in via transitoria, attraverso un corso universitario di 60 CFU, qualora in possesso di uno dei seguenti requisiti alla data di entrata in vigore della succitata legge:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Pur facendo riferimento, per quanto concerne l’accesso ai posti di educatore per i servizi per l’infanzia, al DL. 65/17 anche tali educatori sprovvisti di titolo L19, hanno l’opportunità di accedere ai 60 CFU e conseguire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, qualora in possesso dei requisiti previsti dalle sopra richiamate norme transitorie.

Quanto sopra al fine di mantenere aperta l’opportunità di concorrere come educatore in altri servizi educativi negli ambiti previsti dal comma 594 della Legge 205/2017.

L’Apei intende, pertanto, chiarire che non può essere preclusa, a coloro che svolgono la loro attività nei servizi per l’Infanzia, la possibilità di partecipare ai corsi universitari da 60 CFU per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Per quanto concerne, invece, i titoli necessari per l’accesso ai servizi per l’Infanzia il DL. 65/17 afferma che “a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.

A tal proposito, grande è la preoccupazione dei laureati e dei laureandi relativamente all’eventualità che le nuove regole possano essere retroattive e che quindi la laurea in L19 senza indirizzo specifico, non possa essere più ritenuto titolo valido per lavorare nei nidi e nei servizi educativi per l’infanzia.

L’APEI si è attivata già da mesi con una petizione on line che ha raccolto oltre 5000 firme ed ha richiesto ufficialmente al Ministro dell’Istruzione di essere audita per giungere alla risoluzione positiva di tale situazione e dare rapidamente le risposte attese ai tanti professionisti laureati e alle decine di migliaia di studenti dei corsi di laurea SDE L19.

Presidente Nazionale Dott. Alessandro Prisciandaro

Presidente Regionale Dott. Samuele Amendola

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